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ORDINANZA del Ministero della Salute del 7/10/2020

Ordinanza del Ministero della Salute del 7/10/2020

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, alle persone che intendono fare ingresso
nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Belgio,
Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, come prorogato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:

a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare
i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio
nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone,
al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore
dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di
sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte
all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

2. Le persone di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente
il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
competente per territorio.

3. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale
situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente
dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad
isolamento.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, non si applicano nei casi previsti dall’articolo 6, comma 6, lettere
da a) a d), e comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020 e dall’articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 6, lettera d-bis) del citato decreto.

5. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza sostituiscono quelle di cui all’articolo 1, comma 1,
dell’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, come modificate dall’ordinanza 21 settembre
2020.

Per visualizzare l’ordinanza completa cliccare qui