È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 133 in data 10.06.2011 il Decreto 3 giugno 2011 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, con cui, ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, della legge 238/2010, vengono individuate le categorie dei soggetti beneficiari degli incentivi fiscali previsti dalla legge stessa, nonchè del Decreto 30 marzo 2011 del Ministro degli Affari esteri, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche sociali e dell’Economia e delle Finanze, con cui, ai sensi del successivo articolo 4, secondo comma, sono definite le funzioni dei soggetti coinvolti nelle procedure amministrative per il rientro in Italia di quanti intendano beneficiare delle agevolazioni fiscali in argomento. Le nuove disposizioni hanno immediata efficacia.
Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, composto di un articolo unico, stabilisce che le agevolazioni di cui trattasi sono fruite da cittadini dell’Unione Europea, nati successivamente al 1 gennaio 1969, che siano assunti o avviino un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il domicilio, nonchè la residenza entro 3 mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività e che – alla data del 20 gennaio 2009 – siano in possesso di requisiti tassativamente indicati con riferimento, rispettivamente, ai lavoratori e agli studenti.
In particolare si tratta:
- dei lavoratori con titolo di laurea che hanno risieduto continuativamente per almeno 2 anni in Italia e che negli ultimi 2 o più anni abbiano svolto fuori del proprio Paese d’origine e dell’Italia un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa (cfr.comma 1);
- degli studenti che hanno risieduto continuativamente per almeno 2 anni in Italia e che negli ultimi 2 o piu’ anni abbiano conseguito fuori del proprio Paese di origine e dell’Italia un titolo di laurea o una specializzazione post-lauream (cfr.comma 2).
Sono esclusi dalle agevolazioni fiscali i dipendenti della pubblica amministrazione nonché delle imprese di diritto italiano, titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato i quali, in forza di tale rapporto, svolgano all’estero la loro attivita’ lavorativa (cfr. comma 3).
Il decreto del Ministero degli Affari Esteri, di concerto con le altre due Amministrazioni interessate, composto anch’esso di un articolo unico, definisce le funzioni degli Uffici consolari nella gestione delle procedure amministrative per il rientro in Italia delle persone fisiche cui si applicano le norme in esame. A richiesta degli interessati, gli Uffici consolari vidimeranno la documentazione esibita, attestante l’attività di lavoro o di impresa da essi svolta nelle rispettive circoscrizioni ovvero emetteranno la dichiarazione di valore del diploma di laurea o del titolo di specializzazione post-lauream conseguiti in loco.
Ai fini della vidimazione della documentazione attestante l’attività di lavoro o di impresa prevista dalla legge 238/2010, é necessario far pervenire a questo Ufficio Notarile:
- lettera della società, (oppure più lettere, se il servizio é stato prestato in più società) che riporti i dati relativi al periodo di lavoro prestato, nonchè il/i numero/i di riferimento del lavoratore (Employee Number e National Insurance Number) e della compagnia (Tax Reference Number);
- i modelli “P60” relativi al periodo di servizio;
- i modelli P45 (lettera di fine rapporto di lavoro).
La misura dei diritti consolari da riscuotersi per le attività suddette é stabilita con DPR 200/67, vigente al momento dell’emanazione del DM 30 marzo 2011.
Per quanto concerne la documentazione Europass richiamata nel decreto, si rinvia alla consultazione della Decisione nr. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un “quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’U.E 31.12.2004, e dei relativi allegati (in particolare, All. III “Europass-Mobility” e All. IV “Supplemento al Diploma Europass”), nonché alle informazioni che potranno essere reperite sul sito internet www.europass-italia.it del Centro Nazionale Europass Italia, istituito presso l’Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL).
Si rappresenta altresì che é di imminente emanazione il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, previsto dall’articolo 3, comma 5 della legge 238, con cui vengono stabilite le disposizioni necessarie al sostituto d’imposta per l’applicazione dei benefici fiscali attribuiti ai lavoratori dipendenti. Ai sensi dell’articolo 1, comma 361 della legge 244/07 (legge finanziaria 2008), la pubblicità legale del Provvedimento è avvenuta mediante pubblicazione sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it dell’Agenzia.
Tale atto riguarda il momento in cui la persona avente diritto ai benefici fiscali è già rientrata in Italia, è stata quindi assunta in qualità di lavoratore dipendente, trasferendo altresì domicilio e residenza nel nostro Paese entro tre mesi dall’assunzione, e pertanto ha titolo a presentare domanda al datore di lavoro per aver accesso ai benefici fiscali in parola.
In base al “decreto mille proroghe” (Legge 24 febbraio 2012 n. 14), i benefici fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori spettano “fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015” (anzichè 2013 come in precedenza), a condizione che i requisiti previsti della legge siano posseduti dagli interessati “a partire dal 20 gennaio 2009” (anzichè alla stessa data come in precedenza).