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Informazioni per riacquisto cittadinanza sulla base della residenza in Italia, persa per acquisizione di un’altra cittadinanza prima del 16 agosto 1992 e donne coniugate con un cittadino britannico dopo il 1.1.1949

I cittadini italiani che hanno acquistato volontariamente un’altra cittadinanza, per naturalizzazione o matrimonio, prima del 16 agosto 1992, hanno perso automaticamente la cittadinanza italiana.

Possono riacquistarla, senza perdere l’altra cittadinanza precedentemente acquisita, ai sensi dell’art. 13, lettera d), dell’attuale legge n. 91/1992, stabilendo la propria residenza in Italia per almeno un anno.

Il riacquisto sarà automatico per coloro che, avendo perso la cittadinanza italiana, rientrino stabilmente in Italia. In tal caso non è necessaria alcuna dichiarazione in quanto dopo un anno dalla data di iscrizione in anagrafe, la persona riacquista automaticamente la cittadinanza italiana con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell’anno di residenza.

Tuttavia, su richiesta, gli interessati potranno anche rendere dichiarazione formale di volontà di riacquisto della cittadinanza italiana presso l’autorità consolare italiana del luogo di residenza. La dichiarazione ha la validità di un anno, ed il trasferimento in Italia dovrà essere effettuato entro e non oltre 12 mesi dalla stessa (art. 13, lettera c), legge n 91/1992).

In tal caso, si prega di contattare direttamente l’ufficio Cittadinanza (cittadinanza.londra@esteri.it), che provvederà a fornire le informazioni sui documenti da presentare, sul pagamento da effettuare, e a fissare un appuntamento per formalizzare la procedura.

Nella richiesta, si prega di specificare:

  • Nome e cognome, luogo e data di nascita del richiedente;
  • Indirizzo e prova di residenza nel Regno Unito del richiedente;
  • Modalità e data di acquisto di altra cittadinanza.