{"id":1272,"date":"2022-08-31T18:36:05","date_gmt":"2022-08-31T16:36:05","guid":{"rendered":"https:\/\/conslondra.esteri.it\/?page_id=1272"},"modified":"2025-07-04T13:17:55","modified_gmt":"2025-07-04T11:17:55","slug":"cittadinanza-per-riconoscimento","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/conslondra.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-per-riconoscimento\/","title":{"rendered":"Cittadinanza per riconoscimento \u2013 elezione di cittadinanza"},"content":{"rendered":"<p>Il figlio\/a maggiorenne nato da genitori non sposati, o nato prima del matrimonio dei genitori, pu\u00f2 essere riconosciuto quale figlio naturale in et\u00e0 adulta da un genitore gi\u00e0 cittadino italiano <em>iure sanguinis <\/em>(per nascita), tramite riconoscimento o dichiarazione giudiziale (art. 2, comma 2, L. 91\/1992).<\/p>\n<p>Il figlio riconosciuto durante la maggiore et\u00e0 dal genitore italiano per nascita potr\u00e0 acquistare la cittadinanza italiana <em>iure sanguinis<\/em>. Lo stesso\/a avr\u00e0 un termine legale improrogabile di un anno, a decorrere dalla data del riconoscimento, per recarsi in Consolato a sottoscrivere una \u201celezione\u201d di cittadinanza italiana. Decorso un anno, egli non avr\u00e0 diritto alla cittadinanza italiana.<\/p>\n<p><strong><br \/>\nIMPORTANTE<\/strong>: Le disposizioni introdotte dalla Legge di conversione n.74\/2025 del DL n.36\/2025 introducono una deroga alle regole sull\u2019acquisto automatico della cittadinanza italiana (acquisto iure sanguinis per discendenza da cittadino italiano), anche nei casi di riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione.<\/p>\n<p>Pertanto, il figlio riconosciuto durante la maggiore et\u00e0 dal genitore italiano potr\u00e0 acquistare la cittadinanza italiana iure sanguinis <strong>solo se<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>uno dei genitori o dei nonni possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>uno dei genitori o adottanti ha risieduto legalmente e continuativamente in Italia per almeno due anni dopo l&#8217;acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio;<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il riconoscimento dovr\u00e0 essere formalizzato in presenza sia del genitore italiano che del figlio\/a maggiorenne che desidera essere riconosciuto\/a.<\/p>\n<p>L\u2019atto potr\u00e0 essere redatto da un Notaio in Italia iscritto al Collegio Notarile, se il genitore italiano \u00e8 residente in Italia.<br \/>\nSe invece il genitore italiano \u00e8 residente all\u2019estero, l\u2019atto potr\u00e0 essere redatto tramite l\u2019ufficio notarile dell\u2019autorit\u00e0 consolare italiana competente per il luogo di residenza. Per informazioni sulla procedura presso questa circoscrizione consolare, si prega di consultare il <a href=\"https:\/\/conslondra.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/notarile\/atti-di-riconoscimento-di-figli-nati-fuori-dal-matrimonio\/\">nostro sito<\/a>.<\/p>\n<p>Per gli utenti residenti in questa circoscrizione consolare che abbiano gi\u00e0 formalizzato l\u2019atto di riconoscimento di paternit\u00e0\/maternit\u00e0 in et\u00e0 adulta, e volessero procedere con l\u2019elezione di cittadinanza, si prega di inviare un\u2019email per richiedere maggiori informazioni sulla documentazione da presentare e l\u2019assegnazione di un appuntamento all\u2019ufficio Cittadinanza (<a href=\"mailto:cittadinanza.londra@esteri.it\">cittadinanza.londra@esteri.it<\/a>), fornendo:<\/p>\n<ul>\n<li>Nome e cognome, luogo e data di nascita del richiedente<\/li>\n<li>Indirizzo e prova di residenza nel Regno Unito del richiedente<\/li>\n<li>Copia dell\u2019atto di riconoscimento<\/li>\n<li>Nome e cognome, luogo e data di nascita del genitore italiano<\/li>\n<li>Copia di un documento d\u2019identit\u00e0 italiano valido relativo al genitore italiano<\/li>\n<li>Copia di un documento d\u2019identit\u00e0 italiano valido relativo al genitore italiano<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Il figlio\/a maggiorenne nato da genitori non sposati, o nato prima del matrimonio dei genitori, pu\u00f2 essere riconosciuto quale figlio naturale in et\u00e0 adulta da un genitore gi\u00e0 cittadino italiano iure sanguinis (per nascita), tramite riconoscimento o dichiarazione giudiziale (art. 2, comma 2, L. 91\/1992). 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