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Obbligatorietà ed esenzioni in materia di iscrizione all’AIRE

Devono iscriversi all’AIRE:

  • i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
  • i cittadini nati e residenti fuori dal territorio nazionale, la cui cittadinanza italiana é stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza ed il cui atto di nascita è stato trascritto in Italia;
  • i cittadini nati all’estero da genitori italiani, il cui atto di nascita è stato trascritto in Italia;
  • i cittadini la cui residenza all’estero é stata giudizialmente dichiarata;
  • i cittadini che acquisiscono la residenza all’estero continuando a risiedervi;
  • i cittadini già iscritti all’AIRE ma che hanno cambiato circoscrizione consolare (ad es. da Edimburgo a Londra). Essi devono ugualmente iscriversi all’Anagrafe consolare della Rappresentanza di attuale residenza, affinché essa possa informare il Comune AIRE dell’avvenuta variazione.

Sono esentati dall’obbligo dell’iscrizione all’AIRE:

  • le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore all’anno;
  • i lavoratori stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari;
  • i militari in servizio presso gli Uffici e le strutture della NATO.