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Atti di riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio

Il riconoscimento è un atto con il quale i figli nati fuori del matrimonio possono essere riconosciuti dalla madre o dal padre o da entrambi, congiuntamente o separatamente.

Ad esempio: nel caso in cui i genitori abbiano contratto un matrimonio che non generi effetti civili in Italia, può rendersi necessario per trascrivere in Italia il certificato di nascita del figlio. In questo caso, il certificato di nascita solitamente riporta i nomi di entrambi i genitori, nelle apposite sezioni, ma solamente uno dei due quale dichiarante (“informant” nei certificati di nascita britannici).

NB: Nel caso in cui i genitori abbiano contratto matrimonio estero con effetti civili in Italia, NON sarà possibile procedere con un atto di riconoscimento di figlio per la trascrizione della nascita. I genitori dovranno invece provvedere a trascrivere il proprio matrimonio in Italia.

Ad esempio: nel caso in cui uno dei due genitori non compaia nell’apposita sezione “genitori” del certificato di nascita, può procedere a posteriori, con l’assenso del genitore che per primo aveva riconosciuto il figlio.

NB: Nel caso in cui il riconoscimento del padre avvenga successivamente a quello della madre, il figlio maggiorenne potrà scegliere se mantenere il solo cognome materno oppure richiedere di assumere il cognome del padre anteponendolo, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre tramite apposita procedura. Sull’attribuzione del cognome paterno per i figli minorenni decide invece il Tribunale competente, su istanza degli interessati.

 

PREREQUISITI

  • Che almeno uno dei due genitori sia cittadino italiano. I doppi cittadini dovranno esibire documento di identità italiano valido;
  • Che i genitori siano maggiori di 14 anni. I genitori minori di anni 14 necessitano dell’autorizzazione del Tribunale competente;
  • Assenza di legami di parentela o affinità tra i genitori nei gradi che impediscano il riconoscimento;
  • Comprensione della lingua italiana. In caso di mancata conoscenza della lingua italiana, si attua la procedura di cui agli 54 e 55 L. 16.02.1913, n. 89;
  • Assenso (firma) del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio (solo nel caso di riconoscimento tramite atti separati);
  • Assenso (firma) del figlio che viene riconosciuto (solo nel caso di figli maggiori di 14 anni).

Gli interessati che fossero impossibilitati a recarsi in Consolato, potranno ottenere un atto di riconoscimento figlio valido in Italia sottoscrivendolo presso un qualsiasi notaio pubblico britannico, e facendo in seguito apostillare l’atto così formato dal Legalisation Office (molti notai offrono anche questo servizio). Una lista non esaustiva di notai noti a questo Consolato è disponibile qui.

 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E COSTO DEL SERVIZIO

Gli interessati devono richiedere un appuntamento scrivendo all’indirizzo notarile.londra@esteri.it, includendo nell’email le seguenti informazioni:

  • Nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, indirizzo di residenza del genitore che riconosce il figlio;
  • Nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, indirizzo di residenza del genitore che ha già riconosciuto il figlio;
  • Nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza del figlio che deve essere riconosciuto.

Una volta verificata l’accettabilità della richiesta, l’Ufficio risponderà offrendo un appuntamento in Consolato.

All’appuntamento, gli interessati dovranno portare:

  1. Una email di conferma appuntamento che verrà fornita dall’Ufficio;
  2. Un proprio documento di identità in corso di validità;
  3. Il certificato di nascita del figlio che deve essere riconosciuto;
  4. Una UK Debit card per il pagamento. Il costo del servizio è il doppio di quanto indicato all’art. 26, della Tabella dei diritti consolari. Si prega di notare che i pagamenti sono effettuabili in Consolato solamente tramite carta di debito britannica (no contactless, no Apple pay, no carte di credito, no carte di debito italiane).

NB: nel caso in cui il figlio che viene riconosciuto sia maggiore di 14 anni dovrà presentarsi all’appuntamento per firmare.

 

UTILIZZO DELL’ATTO DI RICONOSCIMENTO FIGLIO

Il giorno dell’appuntamento verrà rilasciata agli interessati una copia originale dell’atto firmato. Gli interessati dovranno provvedere alla trascrizione dello stesso presso le autorità competenti.

  • Nel caso in cui il certificato di nascita del figlio riconosciuto sia già stato trascritto presso un Comune in Italia, si dovrà fornire copia dell’atto di riconoscimento al Comune stesso;
  • Nel caso in cui il certificato di nascita del figlio riconosciuto NON sia stato ancora trascritto in Italia sarà necessario unire fotocopia dell’atto di riconoscimento al resto della documentazione richiesta dalla procedura in vigore presso l’Ufficio Consolare competente. Nel caso dell’Ufficio Stato Civile di questo Consolato Generale d’Italia a Londra si veda l’apposita sezione.

 

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