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Cittadinanza per discendenza

  1. CENNI NORMATIVI

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis.

I figli minori di un cittadino/a italiano/a sono automaticamente italiani. Per i residenti all’estero, sarà sufficiente inviare l’atto di nascita del minore all’Ufficio di Stato Civile del Consolato prima del compimento del suo 18° anno di età (qui la procedura).

I richiedenti maggiorenni, i cui atti di nascita non siano quindi mai stati registrati, dovranno presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.

Requisito essenziale: l’avo di cittadinanza italiana emigrato all’estero deve essere nato in Italia dopo il 17 marzo 1861 (data di proclamazione del Regno d’Italia) o dopo l’annessione del territorio di nascita al Regno d’Italia.

Eccezionalmente, si potranno accettare istanze di cittadinanza per discendenza anche se l’avo italiano fosse nato precedentemente al 17 marzo 1861, purchè sia deceduto dopo tale data.

La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1º gennaio 1948. Se la madre italiana ha però acquisito, anche automaticamente, un’altra cittadinanza per effetto di matrimonio con cittadino straniero prima del 1948, ha automaticamente perso la cittadinanza italiana e la capacità di trasmetterla ai discendenti. Tali donne, già dal 1975, possono riacquistare la cittadinanza italiana ex nunc attraverso una dichiarazione formale di riacquisto presso l’ufficio consolare competente (ex art. 219 L 151/1975, richiamata dall’art.17, c. 2 L. 91/1992).

Nel caso in cui gli ascendenti in linea retta hanno acquistato volontariamente un’altra cittadinanza prima del 16 agosto 1992, anche in assenza di formale rinuncia, hanno perso automaticamente la cittadinanza italiana (art. 8 L.555/1912).

Tuttavia, ai sensi dell’art. 7 L.555/1912, conserva la cittadinanza italiana, salve disposizioni speciali, il cittadino italiano nato e residente in uno stato estero dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita sul suo territorio, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori, ed in modo automatico e senza condizioni (ius soli).

NB: Quanto sopra si applica soltanto nel caso in cui l’avo dante causa avesse acquisito un’altra cittadinanza prima del 01/07/1912, data dell’entrata in vigore della Legge n. 555/1912, ed in ogni caso prima della nascita del discendente successivo.

Riferimenti normativi 

  1. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL’APPUNTAMENTO

L’istanza di riconoscimento della cittadinanza per discendenza è da presentarsi presso il luogo di residenza del richiedente: rappresentanza consolare di competenza territoriale se residente all’estero, oppure Comune se residente in Italia.

Il giorno dell’appuntamento il richiedente dovrà consegnare tutta la documentazione in originale debitamente legalizzata e tradotta in italiano. Non sono ammesse discrepanze (es. nomi, cognomi, luoghi, date, ecc.) di alcun genere nella documentazione presentata.

L’Ufficio si riserva di richiedere ulteriori evidenze e documentazione di supporto una volta valutato il caso.

I documenti originali richiesti non hanno scadenza e non verranno restituiti.

I residenti presso questa circoscrizione consolare, i cui familiari abbiano già ottenuto il riconoscimento della cittadinanza presso questo Consolato Generale, sono invitati a contattare l’ufficio Cittadinanza (cittadinanza.londra@esteri.it) un mese prima del proprio appuntamento, specificando i propri dati anagrafici e quelli del familiare/i già riconosciuto/i italiano. Gli interessati potranno, in tal caso, presentare le fotocopie di tutti gli originali già in nostro possesso, ma dovranno produrre gli originali di tutti gli altri documenti necessari alla ricostruzione.

I residenti presso questa circoscrizione consolare, i cui familiari abbiano già ottenuto il riconoscimento della cittadinanza presso un Consolato italiano diverso da questo o presso un Comune, devono presentare tutta la documentazione in originale relativa a tutti i diretti ascendenti.

Si ricorda che a partire dall’8 Luglio 2014 la trattazione delle pratiche di riconoscimento Iure Sanguinis (per discendenza) e Iure Matrimonii (limitatamente al caso di donna straniera coniugata con cittadino italiano prima del 27.4.1983) è soggetta al pagamento di 300 EUR (articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, pubblicata sulla G.U. n.143 del 23-6-2014); il pagamento deve essere effettuato in sterline con British debit card il giorno dell’appuntamento presso il Consolato Generale al tasso di cambio trimestrale. Si precisa che il pagamento è svincolato dall’esito della pratica e NON è rimborsabile.

2.1 TEMPI DI TRATTAZIONE DELLE DOMANDE

Per quanto riguarda le tempistiche di lavorazione delle istanze, ai sensi della legge n.132/2018 (artt. 5, 9ter), il termine massimo e’ fissato in 24 mesi prorogabili fino a 36 mesi dalla data di presentazione della domanda completa di tutti i documenti e priva di incongruenze/integrazioni.


2.2 LISTA DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE ALL’APPUNTAMENTO

CITTADINI DI ORIGINE BRITANNICA DI CEPPO ITALIANO

CITTADINI DI ORIGINE NON – BRITANNICA DI CEPPO ITALIANO

  1. COME PRENOTARE L’APPUNTAMENTO

Unicamente attraverso il sistema Prenot@MI. È quindi inutile inviare richieste di appuntamente per email. Nuovi appuntamenti saranno disponibili ogni lunedì e mercoledì alle 17.00 (ora locale).

Si fa presente che ogni appuntamento è individuale; di conseguenza ogni richiedente dovrà prenotare il proprio appuntamento.

Il richiedente riceverà un’email che ricorderà di confermare la data dell’appuntamento. La mancata riconferma comporterà la cancellazione automatica dell’appuntamento da parte del sistema.

AVVISO IMPORTANTE

Il Consolato Generale d’Italia in Londra ricorda a tutti gli utenti che il sistema di prenotazione Prenot@MI è INTERAMENTE gratuito.

Invitiamo tutti gli utenti a diffidare da chiunque millanti di poter far avere appuntamenti in tempi più brevi a fronte della corresponsione di una somma di denaro e raccomandiamo di non pagare alcun servizio di questo tipo.

Il Consolato Generale si dissocia in modo totale ed inequivocabile da qualsiasi sito web, agenzia o persona fisica che possa avere in passato o stia tuttora svolgendo una simile attività e si riserva ogni diritto di prendere i necessari provvedimenti nelle sedi opportune.