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Legalizzazione e traduzione dei certificati

CERTIFICATI ITALIANI

I certificati italiani dovranno essere in originale o copia conforme, rilasciati dall’Ufficio stato civile del Comune competente. Non sarà necessaria legalizzazione e/o traduzione.

LEGALIZZAZIONE E TRADUZIONE DEI CERTIFICATI BRITANNICI

È possibile richiedere nuove copie originali dei certificati di stato civile britannici al General Register Office.

Si fa presente che ogni certificato britannico dovrà essere debitamente legalizzato e tradotto in italiano:

CERTIFICATI RILASCIATI DA PAESI TERZI

Tutti i certificati stranieri emessi da Paesi diversi dal Regno Unito dovranno essere:

  • legalizzati con Apostilla, se il Paese di rilascio ha firmato la Convenzione dell’Aja del 05.10.1961, o dall’Ambasciata/Consolato italiano competente in assenza di ratifica di tale Convenzione;
  • tradotti in italiano. La traduzione dovrà essere effettuata da un traduttore ufficiale e certificata dall’Ambasciata/Consolato italiano competente, o legalizzata con Apostilla, o con traduzione giurata presso un Tribunale in Italia.

Per l’elenco dei Consolati e Ambasciate italiane, visitare l’apposito sito.