CERTIFICATI ITALIANI
I certificati italiani dovranno essere in originale o copia conforme, rilasciati dall’Ufficio stato civile del Comune competente. Non sarà necessaria legalizzazione e/o traduzione.
LEGALIZZAZIONE E TRADUZIONE DEI CERTIFICATI BRITANNICI
È possibile richiedere nuove copie originali dei certificati di stato civile britannici al General Register Office.
Si fa presente che ogni certificato britannico dovrà essere debitamente legalizzato e tradotto in italiano:
- per la legalizzazione: The Legalisation Office – Norfolk House (West) – legalisationoffice@fcdo.gov.uk;
- per la traduzione ci si potrà avvalere di un traduttore ufficiale presente nella lista di questo Consolato Generale o di un traduttore giurato presso un Tribunale in Italia.
CERTIFICATI RILASCIATI DA PAESI TERZI
Tutti i certificati stranieri emessi da Paesi diversi dal Regno Unito dovranno essere:
- legalizzati con Apostilla, se il Paese di rilascio ha firmato la Convenzione dell’Aja del 05.10.1961, o dall’Ambasciata/Consolato italiano competente in assenza di ratifica di tale Convenzione;
- tradotti in italiano. La traduzione dovrà essere effettuata da un traduttore ufficiale e certificata dall’Ambasciata/Consolato italiano competente, o legalizzata con Apostilla, o con traduzione giurata presso un Tribunale in Italia.
Per l’elenco dei Consolati e Ambasciate italiane, visitare l’apposito sito.