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OSTENSIBILITA’ DEGLI ELENCHI ELETTORI PER FINALITA’ DI CAMPAGNA ELETTORALE

La vigente normativa stabilisce che l’elenco elettori può essere rilasciato per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, con alcune limitazioni. In particolare, l’art. 5 del regolamento attuativo n. 104/2003 della legge sull’esercizio del diritto di voto degli italiani all’estero (legge n. 459/2001), vieta la comunicazione e la diffusione dei dati degli elettori residenti all’estero salvo che per le finalità politico-elettorali sancite dalla stessa legge 459/2001, nello specifico per quelle legate alla predisposizione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale.

 


Copia dell’elenco degli elettori può essere consegnata inoltre a chi ne fa richiesta, solo ed esclusivamente se il richiedente è in grado di garantirne un utilizzo esclusivamente mirato a fini politico-elettorali (compresa la propaganda elettorale); l’eventuale richiedente deve al momento dimostrare di essere “mandatario” di un partito o movimento politico, in modo da sostanziare la garanzia che i dati saranno utilizzati esclusivamente per fini politico-elettorali, come richiesto dalla Legge. A tal fine, il richiedente è tenuto a produrre una comunicazione del partito/movimento stesso, che dia atto che l’interessato è stato incaricato di richiedere all’Ufficio consolare gli elenchi elettori della Sede, e che questi saranno utilizzati esclusivamente per fini elettorali. La comunicazione deve essere firmata e deve indicare gli estremi del “mandatario”. La consegna dell’elenco avviene pertanto personalmente e dietro firma di relativa ricevuta.


 


I cittadini devono essere informati sull’uso che si fa dei loro dati e pertanto chi ottiene l’elenco ha in principio l’obbligo di fornire un’informativa ex art. 13 del Decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice sulla protezione dei dati personali). Con il provvedimento di cui all’indirizzo web


http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2181408, (cliccare qui per il testo: provvedimento Garante), il Garante della Privacy ha tuttavia sospeso detto obbligo fino al 30 aprile 2013 per l’invio da parte di “partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati” di materiale propagandistico di dimensioni ridotte.


 


Si segnala infine che le liste globali degli elettori all’estero possono essere ottenute per le analoghe finalità dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell’Interno.