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ACCERTAMENTO DA PARTE DELL’INPS DEI REDDITI DEI PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO RELATIVI ALL’ANNO 2013 (RED/EST 2014)

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha informato, nelle more della pubblicazione della relativa circolare esplicativa, di aver avviato le procedure di inoltro ai singoli pensionati residenti all’estero del modulo RED/EST relativo all’accertamento dei redditi percepiti nel 2013.

Si tratta della consueta verifica annuale dei redditi dei pensionati che sono titolari di prestazioni il cui importo dipende dalla situazione economica del beneficiario e dei suoi familiari. Si tratta, in particolare, dell’integrazione della pensione al trattamento minimo, delle maggiorazioni sociali, dei trattamenti di famiglia, delle pensioni ai superstiti, della somma aggiuntiva per pensioni basse (cd. “quattordicesima”) e altri benefici di analoga natura.

Si attira l’attenzione su alcuni punti specifici:

a) Per consentire all’INPS di continuare a corrispondere in modo corretto la prestazione senza interruzioni, i pensionati titolari di tali prestazioni, con il modello RED/EST devono dichiarare i redditi percepiti nel corso dell’anno 2013, sia in Italia che all’estero, compresi quelli del coniuge e, se titolari di trattamenti di famiglia, quelli degli altri appartenenti al nucleo familiare.

Le tipologie di redditi che devono essere dichiarati sono:
– Redditi da lavoro dipendente e per prestazioni previdenziali;
– Redditi da lavoro autonomo, professionale e di partecipazione;
– Redditi da immobili;
– Redditi da capitali;
– Redditi relativi ad arretrati riferiti ad anni precedenti, compresi eventuali arretrati di pensioni estere, riferiti ad anni precedenti;
– Rendite vitalizie o a tempo determinato a titolo oneroso;
– Redditi assistenziali.


Tali dichiarazioni possono essere compilate dai connazionali all’estero presso i Patronati, ovvero inviate in formato cartaceo agli uffici provinciali dell’INPS.



b) Al fine di evitare possibili disagi per i pensionati e per i Patronati derivanti dallo sfasamento dei tempi della verifica di esistenza in vita e di quella reddituale, l’INPS, in anticipo rispetto agli anni scorsi, ha informato di aver gia’ reso disponibile ai Patronati la procedura informatica per l’acquisizione dei dati reddituali e la trasmissione della dichiarazione all’Istituto in modo sicuro (evitando cosi’ la trasmissione cartacea). In questo modo, i Patronati potranno pianificare in modo piu’ adeguato gli appuntamenti con i pensionati per assisterli gratuitamente. Inoltre, considerata la concomitanza con le attivita’ di verifica generalizzata dell’esistenza in vita, sara’ possibile in molti casi la contemporanea gestione dei due adempimenti con evidente semplificazione dell’onere burocratico per i pensionati.

c) E’ stato altresi’ pubblicato sul sito istituzionale il facsimile di modello RED/EST (in versione italiana, inglese e tedesca ), che potra’ essere utilizzato da coloro i quali non siano in grado o scelgano di non rivolgersi ai Patronati. Si ricorda che per scaricare il modello occorre connettersi al sito www.inps.it, accedere alla sezione “moduli” e, infine, “convenzioni internazionali”: i moduli da utilizzare sono denominati “RESIDENTI ALL’ESTERO – Dichiarazione redditi per i pensionati all’estero”. I moduli contengono le note illustrative che consentono una corretta compilazione e indicano i documenti che devono essere allegati per il buon esito della dichiarazione. Le dichiarazioni, cosi’ predisposte e corredate dei documenti necessari, devono essere inviate alla sede INPS che gestisce la pensione di cui il dichiarante e’ titolare.

La trasmissione della dichiarazione all’INPS evitera’ l’applicazione di quanto previsto dall’art. 13, comma 6, lettera c, della legge n. 122 del 30 luglio 2010, che dispone che, qualora i titolari di prestazioni collegate al reddito non facciano pervenire i dati relativi alla propria situazione reddituale nei tempi e nei modi stabiliti dagli Enti previdenziali che le erogano, si procedera’ alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.

A coloro i quali non avranno prodotto la dichiarazione della propria situazione reddituale entro il 15 luglio 2014, verra’ inviata una nota che ricordera’ la necessita’ di dichiarare i redditi entro il 31 dicembre 2014.

L’INPS raccomanda di curare che la dichiarazione esponga la situazione reddituale in modo corretto e completo, tenuto conto che la legge prevede l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite in caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, non conosciuti dall’Inps (citato art.13 L. n. 412/91).