Ad integrazione di quanto già comunicato in materia (cliccare qui), si forniscono alcune indicazioni integrative riguardo le modalità di presentazione della domanda per il contributo a favore delle PUBBLICAZIONI PERIODICHE ONLINE introdotte nel DPR n. 138/2014, nuovo “Regolamento relativo ai criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici italiani pubblicati all’estero e delle pubblicazioni edite in Italia e diffuse prevalentemente all’estero”.
Si ricorda che le domande di contributo relative alle pubblicazioni periodiche all’estero dell’anno 2013 devono essere presentate entro il 7 GENNAIO 2015.
Si segnala che per le pubblicazioni periodiche ONLINE edite all’estero l’ammissione ai contributi e’ subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
– REQUISITO TEMPORALE: pubblicazione da almeno TRE ANNI. Il requisito puo’ essere verificato attraverso l’archivio storico del sito web e, qualora non disponibile, chiedendo una certificazione da parte di una societa’ specializzata (il corrispettivo del ROC, Registro pubblico Operatori di Comunicazione, vigente in Italia).
– PERIODICITA’ almeno TRIMESTRALE. In questo caso occorrera’ stabilire quanti articoli vengono pubblicati e con quale periodicita’. Gli articoli andranno stampati a cura degli editori e suddivisi in base al rispettivo periodo di riferimento. Il Dipartimento Editoria sottolinea che, sebbene si tratti di pubblicazioni online, il contributo fa riferimento a pubblicazioni periodiche. Questo vuol dire che in questa categoria non rientrano siti web che pubblicano articoli in maniera sporadica, ne’ quotidiani, ma vere e proprie riviste periodiche pubblicate online.
– REQUISITO LINGUISTICO. I testi devono essere scritti in lingua italiana almeno per il 50%, per la trattazione di argomenti che apportino contributo alla diffusione della lingua e della cultura italiana e alla promozione del sistema Italia all’estero.
– VISUALIZZAZIONI. Al posto della tiratura e della distribuzione, gli editori dovranno produrre una certificazione rilasciata da una societa’ specializzata in cui vengono riportate il numero di visualizzazioni per singolo articolo. Nella certificazione, la societa’ dovra’ spiegare come sono state calcolate le visualizzazioni facendo bene attenzione a calcolare soltanto una sola visualizzazione per apparecchio elettronico.
La domande (cliccare qui per il modulo) e la relativa documentazione dovranno essere presentate alle competenti autorita’ consolari che provvederanno ad inoltrarle al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Cio’ premesso, rimane l’obbligo di inviare gli esemplari delle pubblicazioni in formato cartaceo, per consentirne l’esame da parte della Commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti e di deliberare la liquidazione dei contributi.
Le collezioni delle pubblicazioni dovranno essere spedite a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, da inviarsi al seguente indirizzo:
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria – Ufficio per il sostegno all’editoria – Servizio per il sostegno diretto alla stampa
Via della Mercede, 9 – 00187 ROMA
Qualora ci si avvalga di spedizione a mezzo corriere (DHL, UPS e simili), la consegna del plico dovrà essere effettuata presso: Ufficio Accettazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, via dell’Impresa 90, 00187 ROMA. I costi della spedizione dovranno essere a carico degli stessi editori.