D’intesa con la Presidenza del Consiglio, in relazione alla richiesta di contributo per la stampa periodica italiana edita e diffusa all’estero, si indicano di seguito le linee guida relative alle tempistiche e la documentazione necessaria per l’anno 2016.
Il termine di scadenza, ultimo ed improrogabile, per la presentazione agli Uffici Consolari delle domande di contributo, corredate della prescritta documentazione, da parte degli editori è fissato al 31 marzo 2017.
Le copie delle riviste dovranno essere trasmesse dall’editore direttamente al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con spedizione a mezzo corriere DHL con costi a carico dell’editore ed indirizzata a:
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria
Ufficio per il sostegno all’editoria
Servizio per il sostegno diretto alla stampa
Ufficio accettazione
Via dell’Impresa, 90
00187 Roma (Italy)
Nel rimandare al testo integrale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 2014, relativo al nuovo Regolamento recante criteri e modalita’ per la concessione dei contributi a favore dei periodici italiani pubblicati all’estero e delle pubblicazioni edite in Italia e diffuse prevalentemente all’estero, per quanto riguarda la documentazione da inviare per il tramite degli uffici consolari, si segnala quanto segue:
a) è necessario utilizzare la nuova modulistica (cliccare qui) disponibile anche sul sito del Governo Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri (http://presidenza.governo.it/DIE/modulistica/contributi_imprese_editoriali_2016.html) compilandola con tutti i dati richiesti dal nuovo D.P.R. n. 138 del 2014;
b) le certificazioni rilasciate dalle societa’ di revisione operanti nei diversi Paesi devono attestare tutti i dati richiesti dall’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 138 del 2014 in ordine a: tiratura, numero di uscite annue, copie distribuite, copie vendute per area geografica. Le certificazioni che non risultino complete di tali dati non saranno prese in considerazione con conseguente decurtazione del contributo secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del Regolamento e all’editore verra’ richiesto di produrre la documentazione dimostrativa dei suddetti dati mediante presentazione delle copie autenticate delle fatture munite di quietanza di pagamento sia di stampa che di distribuzione;
c) le certificazioni delle societa’ di revisione nonche’, in alternativa o a completamento, le fatture di stampa e di distribuzione devono indicare il numero delle copie stampate e distribuite e non limitarsi ad indicare i relativi costi;
d) i documenti devono essere corredati dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana, analogamente a quanto previsto per i quotidiani editi e diffusi all’estero che presentano domanda di contributo ai sensi dell’art. 3, comma 2-ter, della legge n. 250 del 1990 e s.m. (vedi art. 6, comma 5, D.P.R. 525/1997);
e) occorre inoltre che gli editori alleghino alle domande un documento formale della Banca presso la quale intendono ricevere il contributo, che riporti Intestatario del conto, codice Iban e Swift.
Inoltre ogni eventuale cambiamento dovra’ essere tempestivamente comunicato al Dipartimento della Presidenza del Consiglio.