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Procedura per il voto in Italia degli elettori residenti all’estero iscritti all’AIRE e degli elettori temporaneamente all’estero che abbiano richiesto di votare presso le sezioni elettorali istituite a cura degli Uffici diplomatico-consolari.

Si comunica che l’art. 38 della Legge 18/1979 prevede che gli elettori residenti e iscritti all’AIRE, sempre che non abbiano optato per il voto a favore dei candidati locali, se rimpatriano possono esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti. A tal fine, essi devono comunicare entro il giorno precedente quello della votazione, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, che intendono votare nel comune stesso. Il sindaco dà atto di tale comunicazione in calce al certificato elettorale ricevuto dall’elettore all’indirizzo estero.

Tale procedura trova applicazione anche nei confronti degli elettori temporaneamente all’estero per studio o lavoro e dei loro familiari conviventi che, pur avendo presentato richiesta per votare presso le sezioni elettorali istituite dalle autorità diplomatico-consolari, abbiano invece successivamente deciso di rientrare in Italia per il voto.

Se l’elettore non è in possesso del certificato elettorale, stante la norma citata non potrà essere ammesso al voto in Italia.

Nel caso in cui un elettore residente o domiciliato all’estero non riceva il certificato elettorale al proprio domicilio e intenda recarsi a votare in Italia, dovrà pertanto mettersi in contatto con l’Ufficio consolare competente al fine di richiedere un duplicato del certificato elettorale. Qualora non presente nell’elenco elettori di quella rappresentanza, l’interessato potrà mettersi in contatto con il Comune per verificare se egli sia iscritto nelle liste elettorali come cittadino tuttora residente nell’anagrafe della popolazione di quel Comune: in tal caso potrà recarsi a votare in Italia senza ulteriori adempimenti.