OPERATIVITA’ DEL CONSOLATO GENERALE E CONFERMA DEGLI APPUNTAMENTI FISSATI
A seguito del lockdown varato dalle Autorità britanniche, si comunica che tutti gli appuntamenti fissati si intendono confermati a meno di comunicazioni specifiche del servizio richiesto. Coloro che desiderassero spostare l’appuntamento in ragione delle attuali restrizioni e dell’attuale emergenza sanitaria possono farlo richiedendone la ricalendarizzazione direttamente all’ufficio competente.
Si comunica, invece, la sospensione dei servizi in walk-in senza appuntamento non emergenziali (autentiche di firma e foto) per tutta la durata del lockdown.
Continueranno a essere garantiti, come sempre, i servizi d’emergenza e indifferibili anche senza appuntamento.
ATTO DI ASSENSO PER IL RILASCIO DEI DOCUMENTI DI VIAGGIO IN CASO DI PROLE MINORE
Si ricorda che la normativa italiana prevede, per il rilascio dei documenti di viaggio in caso di presenza di prole minore, la necessità di ottenere l’assenso dell’altro genitore.
Dal 1° gennaio 2021, con la fine del periodo transitorio, i cittadini britannici sono da considerarsi a tutti gli effetti cittadini extra UE. Pertanto, la disciplina relativa all’autentica delle loro firme per l’assenso al rilascio dei documenti di viaggio segue quella in vigore per le altre cittadinanze extra europee.
Ciò prevede che la firma debba essere autenticata:
– da un funzionario del Consolato Generale;
– da un funzionario della Pubblica Amministrazione italiana in Italia;
– da un notaio britannico con successiva apostille in calce alla firma di quest’ultimo
– se l’altro genitore di prole minore non si trova né in Italia, né nel Regno Unito, da un funzionario dell’ufficio consolare italiano del Paese in cui si trova.
Per altre informazioni è possibile consultare la relativa sezione del nostro sito internet.
https://conslondra.esteri.it/consolato_londra/it/i_servizi/per_i_cittadini/passaporti/firmagenitore.html
NORMATIVA PER GLI SPOSTAMENTI VERSO L’ITALIA
Con Ordinanza del 23 dicembre scorso, il Regno Unito passa dall’elenco C a all’elenco E (resto del mondo) dei Paesi ex DPCM del 3 dicembre 2020. Pertanto, a partire dal 7 gennaio 2021 trova applicazione la normativa relativa a questo gruppo di Paesi.
Ciò vuol dire che all’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente l’ingresso/il rientro. L’autodichiarazione va mostrata a chiunque sia preposto ad effettuare i controlli. È opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli. Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). È inoltre necessario sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni.
Sono previste eccezioni all’obbligo di isolamento in rientro dai Paesi dell’elenco E. I casi di eccezione sono qui riportati:
ECCEZIONI
Sono previste alcune, limitate eccezioni all’obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza e obbligo di test molecolare o antigenico.
A condizione che non insorgano sintomi compatibili con COVID-19 e fermi restando gli obblighi di auto-dichiarazione, le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all’obbligo di tampone NON si applicano:
a) a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
b) a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
c) ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro. Tuttavia, se nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia c’è stato un soggiorno o un transito dai Paesi dell’Elenco C, il test molecolare o antigenico rimane d’obbligo.
d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco, nell’esercizio delle loro funzioni;
h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
Per ulteriori informazioni si consiglia un’attenta lettura dello specifico approfondimento sul portale Viaggiare Sicuri, a cura dell’Unità di Crisi della Farnesina.
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio