Si ricorda che eventuali quesiti vanno inviati a londra.gare@esteri.it.
Nel caso in cui l’operatore economico partecipante versi nelle condizioni di cui all’art. 93 c. 7 D. lgs. 50/2016 per la riduzione dell’importo del 50% della garanzia provvisoria, applicabile anche alla presente procedura secondo le previsioni del punto III.1.2) del Bando di Gara, è necessario modificare la dicitura contenuta nella Domanda di Ammissione, secondo cui “allega in busta chiusa separata la propria offerta e la documentazione costituita da due referenze bancarie e la garanzia provvisoria per l’importo di 50.635,60 euro [Misura fissa o pari al 2% del valore complessivo stimato della concessione]” ovvero è sufficiente allegare separata dichiarazione sull’applicazione della riduzione ai sensi dell’art. 93 c. 7 D. lgs. 50/2016 mantenendo il testo originale della Domanda di Ammissione?
La domanda di ammissione non deve essere modificata rispetto al modello pubblicato assieme al Bando di gara. Ove l’operatore economico rientri nella categoria di cui all’art. 93.7 del D. Lgs 50/2016, sarà necessario dichiarare il possesso dei requisiti descritti avendo cura di allegare idonea documentazione. Lo stesso comma 7 dell’art. 93 stabilisce infatti che: “Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.”
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