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Cittadini di origine britannica di ceppo italiano

NB: SE L’AVO DANTE CAUSA HA ACQUISITO LA CITTADINANZA  BRITANNICA O STRANIERA PRIMA DEL 01/07/1912, DATA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 555/1912, ED IN OGNI CASO  PRIMA CHE IL DISCENDENTE SUCCESSIVO ABBIA RAGGIUNTO LA MAGGIORE ETA’ (ART. 12 COMMA 2 L. 555/1912 E CIRC. MIN. DELL’INTERNO DEL 3/10/2024), NON SI HA DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA.

NB: I cittadini britannici discendenti di cittadini italiani emigrati in Paesi diversi dal Regno Unito sono invitati a controllare la lista di documenti nella sezione dedicata ai cittadini non britannici.

I cittadini britannici nati nel Regno Unito e discendenti di cittadini italiani emigrati nel Regno Unito devono presentare:

  1. Istanza compilata, da firmare il giorno dell’appuntamento davanti all’ufficiale consolare;
  2. Passaporto del richiedente in corso di validità e fotocopia della pagina con foto e firma;
  3. Prova di residenza presso questa circoscrizione consolare (es. utenze, council tax);
  4. Dichiarazione di residenza per l’istante e gli ascendenti;
  5.  PER L’AVO DANTE CAUSA (ultimo ascendente nato in Italia):
  • Atto di nascitada richiedere al Comune italiano di nascita, di recente emissione:
    “estratto per riassunto dell’atto di nascita completo” o in alternativa “copia conforme dell’atto integrale di nascita”;
    deve contenere i nomi dei genitori ed eventuali annotazioni a margine (es. matrimonio, eventuale divorzio, perdita e/o riacquisto cittadinanza italiana, morte);
    deve essere in originale, firmato e timbrato dall’Ufficiale di Stato Civile.
    Qualora l’avo dante causa fosse nato prima dell’istituzione del Registro di Stato Civile presso il Comune di nascita, si dovranno presentare il Certificato di Battesimo, in originale, firmato e timbrato dall’ufficio parrocchiale, corredato da lettera del Comune attestante l’anno di istituzione del proprio Registro di Stato Civile e l’inesistenza del nominativo in questione.
  • Atti di stato civile – matrimonio, eventuale divorzio o morte del coniuge, eventuale secondo matrimonio, morte
    Ciascun certificato britannico dovrà essere presentato in originale, debitamente legalizzato e tradotto in italiano. Qualora tali certificati fossero già stati trascritti in Italia, si dovranno presentare anche gli “estratti per riassunto” rilasciati dal Comune competente.
  • Dichiarazioni di Negativa Naturalizzazione britannica, entrambe necessarie, rilasciate rispettivamente da:
    Letter of no evidence – The National Archives – comprende il periodo delle naturalizzazioni dal 1844 al 30 settembre 1986;
    Home Office UK Border Agencycomprende il periodo delle naturalizzazioni dal 1° Ottobre 1986.
    Il certificato di Negativa Naturalizzazione dovrà essere debitamente apostillato e tradotto in italiano. L’Apostille dovrà legalizzare la firma del funzionario dell’ente che ha rilasciato la dichiarazione.
    In caso di naturalizzazione britannica, è necessario produrre il Certificato di Naturalizzazione, completo di ‘Oath of Allegiance’ (ove presente), con l’indicazione della data di acquisto della cittadinanza, rilasciato dall’autorità britannica competente. L’intero documento dovrà essere debitamente apostillato e tradotto in italiano.
    Nel caso in cui l’avo dante causa abbia risieduto in Paesi terzi oltre al Regno Unito e Italia, si dovranno produrre le certificazioni di negativa naturalizzazione, oppure di naturalizzazione, di tali Paesi. Per informazioni: https://conslondra.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-straniero/cittadinanza/cittadinanza-per-discendenza/legalizzazione-e-traduzione-dei-certificati/.
  • OGNI ALTRO DOCUMENTO UTILE PER LA RICOSTRUZIONE – passaporti, documenti di identita’, documenti di sbarco nel paese estero di emigrazione, visti, permesso di residenza, stato di famiglia, ecc. 
  1.  PER GLI ASCENDENTI SUCCESSIVI:
  • Atti di stato civile: nascita (long form, full birth certificate), matrimonio, eventuale divorzio o morte del coniuge, eventuale secondo matrimonio, morte di tutti gli ascendenti in linea retta.
    NB: È necessario che le informazioni riportate su tutti gli atti di nascita (sia degli ascendenti che del richiedente) siano coerenti con lo stato civile dei genitori. Ciò significa che, se al momento della nascita i genitori non erano sposati, l’atto di nascita deve obbligatoriamente riportare le firme di entrambi i genitori quali “informant”.
    Ciascun certificato britannico dovrà essere presentato in originale, debitamente legalizzato e tradotto in italiano. Qualora tali certificati fossero già stati trascritti in Italia, si dovranno presentare anche gli “estratti per riassunto” rilasciati dal Comune competente.
  1.  PER IL RICHIEDENTE:
  • Atto di nascita (long form, full birth certificate) in originale, debitamente legalizzato tramite apostille e tradotto in italiano.
  • Atti di stato civile – es. matrimonio, divorzio, secondo matrimonio
    Ciascun certificato britannico dovrà essere presentato in originale, debitamente legalizzato e tradotto in italiano.
    In caso di matrimonio, si dovrà produrre copia del passaporto e atto di nascita del coniuge (non è necessaria legalizzazione e traduzione in italiano).
    Se si hanno figli minorenni, si dovranno produrre gli atti di nascita in originale, apostillati e tradotti in italiano, e copie dei passaporti in loro possesso.
    Si ricorda che se si hanno figli maggiorenni, gli stessi potranno presentare istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza presso il luogo di residenza del richiedente: rappresentanza consolare di competenza territoriale se residente all’estero, oppure Comune se residente in Italia.

 

  1. Diritto consolare di € 300,00 da pagarsi in sterline con British debit card alla Cassa di questo Consolato Generale. Per conoscere le tariffe consolari cliccare qui.