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Cittadini di origine non – britannica di ceppo italiano

NB: SE L’AVO DANTE CAUSA HA ACQUISITO UN’ALTRA CITTADINANZA PRIMA DEL 01/07/1912, DATA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 555/1912, ED IN OGNI CASO  PRIMA CHE IL DISCENDENTE SUCCESSIVO ABBIA RAGGIUNTO LA MAGGIORE ETA’ (ART. 12 COMMA 2 L. 555/1912 E CIRC. MIN. DELL’INTERNO DEL 3/10/2024), NON SI HA DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA.

I cittadini di origine non britannica e discendenti di cittadini italiani emigrati in Paesi diversi dal Regno Unito devono presentare:

  1. Istanza compilata, da firmare il giorno dell’appuntamento davanti all’ufficiale consolare;
  2. Passaporto del richiedente in corso di validità e fotocopia della pagina con foto e firma – se in possesso di molteplici cittadinanze si dovranno presentare tutti i passaporti in corso di validità, nonché il certificato di naturalizzazione della cittadinanza acquisita, legalizzato e tradotto in italiano.
  3. Prova di settled o pre-settled status in Regno Unito, tramite “share code“, o  visto di lavoro valido per più di 3 anni. Chi è in possesso di visto turistico, visto per studenti o working holiday visa, NON puo’ fare domanda presso questo Consolato Generale.
  4. Prova di residenza presso questa circoscrizione consolare (es. utenze, council tax, ecc);
  5. Dichiarazione di residenza per l’istante e gli ascendenti
  6. PER L’AVO DANTE CAUSA (ultimo ascendente nato in Italia):
  • Atto di nascita da richiedere al Comune italiano di nascita, di recente emissione:
    “estratto per riassunto dell’atto di nascita completo” o in alternativa “copia conforme dell’atto integrale di nascita”;
    deve contenere i nomi dei genitori ed eventuali annotazioni a margine (es. matrimonio, eventuale divorzio, morte, perdita e/o riacquisto cittadinanza italiana);
    deve essere in originale, firmato e timbrato dall’Ufficiale di Stato Civile.
    Qualora l’avo dante causa fosse nato prima dell’istituzione del Registro di Stato Civile presso il Comune di nascita, si dovranno presentare il Certificato di Battesimo, in originale, firmato e timbrato dalla Curia, corredato da lettera del Comune attestante l’anno di istituzione del proprio Registro di Stato Civile e l’inesistenza del nominativo in questione.
  • Atti di stato civile – matrimonio, eventuale divorzio o morte del coniuge, eventuale secondo matrimonio, morte dell’ascendente
    Ogni certificato dovrà essere presentato in originale, debitamente legalizzato e tradotto in italiano. Qualora tali certificati fossero già stati trascritti in Italia, si dovranno presentare anche gli “estratti per riassunto” rilasciati dal Comune competente.
  • Dichiarazioni di Negativa Naturalizzazione che il proprio ascendente nato in Italia non si è naturalizzato straniero:
    Dichiarazione in originale, debitamente legalizzata e tradotta in italiano con relativa legalizzazione rilasciata dalle competenti Autorità dello Stato estero di residenza.
    Si prega in merito di verificare tali informazioni nel sito della Rappresentanza diplomatico-consolare del Paese di rilascio del certificato.
    La dichiarazione dovrà attestare che l’avo italiano non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione prima del compimento della maggiore eta’ del successivo discendente.
    In caso di naturalizzazione, nella dichiarazione deve essere indicata la data dell’acquisto della cittadinanza.
    Nel caso in cui l’avo dante causa abbia risieduto in molteplici paesi (es. Argentina, Brasile, Venezuela), si dovranno produrre le certificazioni di negativa naturalizzazione, oppure di naturalizzazione, di tutti i Paesi di residenza.
  • OGNI ALTRO DOCUMENTO UTILE PER LA RICOSTRUZIONE – passaporti, documenti di identita’, documenti di sbarco nel paese estero di emigrazione, visti, permesso di residenza, stato di famiglia, ecc.
  1.  PER GLI ASCENDENTI SUCCESSIVI:
  • Atti di stato civile – nascita (long form, full birth certificate), matrimonio, eventuale divorzio o morte del coniuge, eventuale secondo matrimonio, morte.
    NB: È necessario che le informazioni riportate su tutti gli atti di nascita (sia degli ascendenti che del richiedente) siano coerenti con lo stato civile dei genitori. Ciò significa che, se al momento della nascita i genitori non erano sposati, l’atto di nascita deve obbligatoriamente riportare il riconoscimento/le firme di entrambi i genitori.
    Ogni certificato dovrà essere presentato in originale, debitamente legalizzato e tradotto in italiano. Qualora tali certificati fossero già stati trascritti in Italia, si dovranno presentare anche gli “estratti per riassunto” rilasciati dal Comune competente.
  1.  PER IL RICHIEDENTE:
  • Atto di nascita in originale, debitamente legalizzato tramite apostille e tradotto in italiano.
  • Atti di stato civile – es. matrimonio, divorzio, secondo matrimonio
    Ogni certificato dovrà essere presentato in originale, debitamente legalizzato e tradotto in italiano.
    In caso di matrimonio, si dovrà produrre copia del passaporto e atto di nascita del coniuge (non è necessaria legalizzazione e traduzione in italiano).
    Se si hanno figli minorenni, si dovranno produrre gli atti di nascita in originale, apostillati e tradotti in italiano, e copie dei passaporti in loro possesso.
    Si ricorda che se si hanno figli maggiorenni, gli stessi potranno presentare istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza presso il luogo di residenza del richiedente: rappresentanza consolare di competenza territoriale se residente all’estero, oppure Comune se residente in Italia.
  1. Diritto consolare di € 300,00 da pagarsi in sterline con British debit card presso l’Ufficio Cassa di questo Consolato Generale. Per conoscere le tariffe consolari cliccare qui.