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Cittadinanza iure matrimonii, ex art. 10, L. 555/1912

La legge n. 74 del 24/05/2025 ha introdotto nuovi criteri per la presentazione di istanza iure matrimonii, ex art. 10 L. 555/1912, per le donne straniere coniugate con cittadino italiano prima del 27/04/1983.

Nello specifico, dovranno essere accertate tutte le seguenti condizioni:
1. Il matrimonio dovrà essere stato celebrato tra una donna straniera e un uomo cittadino italiano prima del 27/04/1983;
2. Continuità del vincolo matrimoniale, dimostrato tramite mancanza di divorzio o decesso del coniuge italiano, prima del 27/04/1983;

  1. ALMENO UNA delle seguenti:
    – L’istante è nata in Italia;

– I genitori o nonni dell’istante devono essere stati in possesso esclusivo della cittadinanza italiana al momento della loro morte e nascita dell’istante;
– Almeno uno dei genitori italiani dell’istante deve aver risieduto in Italia per 2 anni continuativi, a seguito del suo acquisto di cittadinanza e prima della nascita della figlia (istante).

L’istanza è da considerarsi ufficialmente presentata all’autorità italiana al momento dell’appuntamento a cui l’istante dovrà presenziare in persona, in possesso di tutta la documentazione originale richiesta, e pagare il diritto consolare di Euro 600 (la data del pagamento del diritto consolare effettuato dall’istante in Consolato dovrà coincidere con la data dell’appuntamento).

 

Qualora tali condizioni siano soddisfatte come da normativa, l’istante potrà contattarci direttamente via email presentando i dettagli del caso e la documentazione eventualmente già in suo possesso: cittadinanza.londra@esteri.it. Questo ufficio, una volta analizzato il caso, fornirà tutte le informazioni necessarie al reperimento della documentazione originale da presentare in sede di appuntamento, che verrà assegnato direttamente senza necessità di prenotazione.

NB: tutte le email che si riferiscano ad un caso che non rispetti i criteri di presentazione dell’istanza come da normativa non verranno riscontrate.

 

Qualora tali criteri non siano soddisfatti, le istanti potranno esaminare i criteri per la presentazione dell’istanza iure matrimonii ordinaria, ai sensi dell’art. 5, L. 91/1992: Cittadinanza per matrimonio o unione civile – Consolato Generale d’Italia Londra.