- Cenni normativi
- Coloro che richiedono la cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile devono essere a conoscenza dei doveri nei confronti della Repubblica italiana, primi fra tutti l’adesione ai valori nazionali e l’irreprensibilità della condotta.L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7/ 2017).Il coniuge/parte dell’unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.Riferimenti normativi:
- Legge N.123 del 21 aprile 1983
- Legge N. 91 del 5 febbraio 1992
- Legge n. 94/2009
- Legge n. 76/2016 e D.Lgs. n. 5, 6 e 7/2017
- Decreto Legge N. 113 del 4 ottobre 2018 (decreto sicurezza), convertito dalla Legge N.132 del 1 dicembre 2018
- Decreto Legge N. 130 del 21 ottobre 2020, convertito dalla Legge N. 173 del 18 dicembre 2020
- Coloro che richiedono la cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile devono essere a conoscenza dei doveri nei confronti della Repubblica italiana, primi fra tutti l’adesione ai valori nazionali e l’irreprensibilità della condotta.L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7/ 2017).Il coniuge/parte dell’unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.Riferimenti normativi:
- Requisiti per la richiesta della cittadinanza
- Residenza nella circoscrizione consolare:
- Il richiedente dovrà indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza, esclusivamente attraverso l’apposito applicativo informatico (vedi oltre: Punto 4, Procedura, Fase 1 – Registrazione e inserimento istanza).;
- Il coniuge/parte dell’unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovrà essere fornita, da entrambi i coniugi, documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità di domicilio disgiunto;
- Termini di presentazione:
- la domanda può essere presentata tre anni dopo il matrimonio/unione civile se il coniuge è cittadino italiano iure sanguinis, cioè dalla nascita. Se il coniuge italiano ha acquisito la cittadinanza successivamente al matrimonio (ad es. per residenza in Italia), i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli minori nati o adottati dai coniugi;
- Trascrizione del matrimonio/unione civile:
- Se avvenuti all’estero, devono essere stati trascritti presso il Comune in Italia;
- Il vincolo di coniugio/unione civile deve rimanere valido e stabile fino all’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non deve essere intervenuto lo scioglimento del matrimonio/unione civile per separazione personale o divorzio. Invece, il decesso del coniuge dopo la presentazione della domanda di cittadinanza non comporta la decadenza dal beneficio.
- Situazione penale:
- Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione.
- Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici.
- Assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato e di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.
- Conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER)
- Pagamento delle tasse e percezioni indicate nelle sezioni Documenti e Costi
- Residenza nella circoscrizione consolare:
- Documenti necessari per la richiesta di cittadinanza<>/a
- Estratto dell’atto di nascita o equivalente: in originale, rilasciato possibilmente da non oltre sei mesi dal Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità ed eventuali annotazioni), debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana. La traduzione in italiano deve essere certificata dall’Ambasciata/Consolato competente o legalizzata con Apostille;Per quanto riguarda i certificati di nascita britannici, l’istante dovrà richiedere una copia recente al competente Registry Office, la quale deve essere successivamente apostillata dal Legalisation Office e tradotta in italiano.
- Certificato Penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d’età) – tranne l’Italia – e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciato inderogabilmente da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana. La traduzione in italiano deve essere certificata dall’Ambasciata/Consolato competente o legalizzata con Apostille. Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza.CERTIFICATO PENALE BRITANNICO (“Police certificate for immigration purposes”) da richiedersi a: acro.policecertificates@acro.pnn.police.uk. Se viene rilasciato un certificato non firmato, occorre richiedere che il documento porti la firma di un pubblico ufficiale ACRO, che deve essere successivamente legalizzata. Questo certificato deve essere legalizzato con Apostilla da:
The Legalisation Office,
Foreign and Commonwealth Office
e-mail: legalisationenquiries@fcdo.gov.uk
sito Internet: www.fco.gov.uk/legalisation; - Ricevuta del versamento del contributo di euro 250,00a favore del Ministero dell’Interno, con le modalità indicate nella sezione “Costi”.;
- Documento di identità: fotocopia del passaporto in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza);
- Permesso di residenza britannico, in corso di validità (o prova di indirizzo recente per i cittadini britannici);
- Copia dell’atto di matrimonio integrale o estratto per riassunto dell’ atto di matrimonio, da richiedere al competente Comune italiano in cui l’atto risulta trascritto, possibilmente rilasciato da non oltre sei mesi.NOTA BENE: Qualora il richiedente sia un cittadino UE, potrà avvalersi dell’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.
- Certificato di conoscenza della lingua italiananon inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). Le certificazioni ammesse sono esclusivamente le seguenti:
- PLIDA della Società Dante Alighieri
- CertIt dell’Università Roma Tre
- CILS dell’Università per stranieri di Siena
- CELI dell’Università per stranieri di Perugia
- Ce.Co.L dell’Università per stranieri di Reggio Calabria
Altre certificazioni provenienti dai suddetti Enti o da altre istituzioni non sono idonee e non potranno essere accettate.
Non sono, invece, tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:
- Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’Accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione.
- I titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE (o CE) di cui all’articolo 9 del medesimo Testo Unico (anche se residenti all’estero), solo se rilasciato dalle Autorità italiane. I permessi di soggiorno per motivi familiari o quelli emessi da altri Stati non sono idonei.
- Coloro che hanno conseguito un titolo di studio emesso da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e/o dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.
Il richiedente residente all’estero dovrà effettuare la registrazione sul portale del Ministero dell’Interno (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm) senza l’utilizzo di SPID ma con il proprio indirizzo e-mail.
Si precisa che l’indirizzo email dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda on line costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.), si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria email in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno UNICAMENTE tramite canale informatico.
Il richiedente è tenuto a registrare i propri dati con la massima attenzione in quanto questi non potranno essere modificati e, in caso di errore, si dovrà procedere ad una nuova registrazione con altro indirizzo e-mail. In particolare, andranno riportate le generalità indicate nell’atto di nascita (incluse eventuali annotazioni) e/o in atti e documenti formati all’estero dalle competenti autorità straniere (quali atti di matrimonio, documenti d’identità, sentenze di cambio nome/cognome, etc.). In caso di discordanze, il richiedente è tenuto a fornire opportuna documentazione giustificativa.
Nel caso di discrepanze, i cittadini britannici potranno allegare un DEED POLL, redatto alla presenza di un Notary Public, debitamente apostillato e tradotto in italiano. Nel caso di istanti con diversa cittadinanza, si prega di assicurare che siano presenti o dovute annotazioni sull’atto di nascita dell’eventuale cambio cognome e/o nome, o dovute annotazioni sull’atto di matrimonio formato all’estero, debitamente legalizzato e tradotto in italiano, o produrre una dichiarazione di esatte generalità, rilasciata dalle competenti autorità consolari del paese di cittadinanza, presenti sul territorio italiano, e legalizzata dalla Prefettura italiana di competenza;
Nella domanda dovrà essere dichiarata l’eventuale convivenza di figli minori del/della richiedente, nati da una precedente relazione.
Nella sezione “DICHIARAZIONE DI RESIDENZA” (Residenze in Italia e/o nel Paese di origine e/o in qualsiasi altro Paese diverse da quella attuale) del modulo AE, si prega di inserire i precedenti indirizzi di residenza, in ordine cronologico e completo, dall’età di 14 anni fino alla residenza precedente a quella attuale, che va invece inserita alla sezione “DATI DI RESIDENZA DEL RICHIEDENTE”.
Non andranno riportati caratteri o segni speciali (per esempio la cediglia, accenti acuti o gravi all’interno della parola, accenti circonflessi, etc.). Sarà possibile inserire solo l’accento sull’ultima lettera utilizzando l’apostrofo, qualora ci sia anche nella lingua di origine.
L’Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie VERIFICHE.
Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, una comunicazione relativa all’accettazione o al motivo dell’inammissibilità.
In caso di rifiuto della domanda, si potrà ripresentare la domanda avendo cura di sanare gli errori indicati nel rifiuto stesso e si potranno riutilizzare i pagamenti già effettuati, se si ripresenta la domanda entro un anno.
In caso di accettazione della domanda, il richiedente sarà convocato, per via telematica, presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l’autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea IN ORIGINALE, ivi compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione o verifica dell’avvenuto pagamento delle percezioni consolari previste.
Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del passaporto e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.
La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno, entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, prorogabili fino al massimo di 36 mesi. Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell’Interno invierà il decreto di conferimento della cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell’interessato/a.
Il Decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata all’email indicata dal richiedente in fase di registrazione. All’atto della notifica verranno altresì richiesti documenti – previsti dalla normativa nazionale – volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale. Tali documenti devono avere data successiva all’adozione del decreto:
-
-
- atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano;
- certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto (vedi sezione documenti).
-
Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile né la separazione personale (sentenza di separazione).
Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l’interessato verrà convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi. Il termine di sei mesi è tassativo, decorso il quale si perderà il diritto al conseguimento della cittadinanza.
È previsto il pagamento della percezione ex art. 8 della voce Cittadinanza della Tariffa consolare.
L’atto integrale di matrimonio va richiesto al Comune italiano nei cui registri l’atto risulta trascritto; il certificato penale si richiede alle Autorità competenti nel paese di residenza e dovrà essere in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione/apostille e traduzione, come spiegato nella sezione “documenti”.
La persona interessata presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana pronunciando le parole:
“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO”
Gli effetti del giuramento, ovvero l’acquisto della cittadinanza italiana, saranno efficaci a partire dal giorno successivo a quello del giuramento.
Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all’AIRE e al verbale dell’avvenuto giuramento.
-
- Contributo di 250€ a favore del Ministero dell’Interno, da pagare tramite PagoPa durante la compilazione della domanda oppure tramite bonifico sul conto corrente indicato dal Ministero dell’Interno (ricevuta da inserire nella domanda online) con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:
“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)
Per le domande presentate entro il 31 dicembre 2024 sarà necessario includere nella documentazione il pagamento della marca da bollo di Euro 16 da pagare tramite il sistema PagoPa all’ Agenzia delle Entrate al momento della compilazione della domanda, o tramite bonifico a questo conto della Banca d’Italia, con costi a carico dell’applicante: IBAN code: IT07Y0100003245348008120501.
Articoli della tariffa consolare da applicare:
-
- Autentica di firma sull’istanza: art. 24;
- Copia conforme del documento di identità in corso di validità: art 71.(Laddove il documento non sia in caratteri latini occorre anche la traduzione);
- Copia conforme del permesso di soggiorno britannico in corso di validità: art 71;
- Copia conforme della certificazione linguistica: art. 71;
- Conformità della traduzione di atti di stato civile e certificati penali: art 72 A;
- Verbale di giuramento della cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile: art. 8.
TROVA IL TUO CONSOLATO – https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/services/consulate/find-consulate.sco
INVIA LA TUA DOMANDA AL MINISTERO DELL’INTERNO – https://portaleserviziapp.dlci.interno.it
SITO DEL MINISTERO DEGLI ESTERI – https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/cittadinanza.html