A partire dal 16 agosto 1992 (entrata in vigore della legge n. 91/1992), l’acquisto volontario di un’altra cittadinanza non comporta più la perdita automatica della cittadinanza italiana.
- I cittadini italiani che hanno acquistato volontariamente un’altra cittadinanza prima del 16 agosto 1992, hanno perso in modo automatico la cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 8 della legge antecedente n. 555/1912. Gli interessati potranno riacquistarla, senza perdere l’altra cittadinanza precedentemente acquisita, ai sensi dell’art. 13, lettera d), dell’attuale legge n. 91/1992, stabilendo la propria residenza in Italia per almeno un anno.
Cliccare qui per maggiori informazioni sul riacquisto della cittadinanza per residenza in Italia. - Allo stesso modo, secondo la normativa vigente, le donne italiane che si sono sposate dopo il 1.1.1949 (British Nationality Act of 30/07/1948) con un cittadino britannico hanno acquisito volontariamente la cittadinanza britannica, perdendo quella italiana.
Cliccare qui per maggiori informazioni sul riacquisto della cittadinanza per residenza in Italia. - Le donne italiane coniugate con cittadini britannici prima del 1.1.1948, hanno comunque perso la cittadinanza italiana ma acquisito involontariamente quella britannica. Possono riacquistare la cittadinanza italiana ex nunc con un’apposita dichiarazione da formalizzare presso l’ufficio Cittadinanza – cliccare qui per consultare la lista della documentazione necessaria.