La problematica della sottrazione internazionale di minori ha assunto negli ultimi tempi una rilevanza crescente, sia per la maggiore mobilita’ internazionale delle famiglie, sia per la maggiore sensibilità con la quale il problema è avvertito dal genitore leso nel suo suo diritto di esercizio attivo della responsabilita’ genitoriale.
Con l’espressione “sottrazione internazionale di minori” si indica la situazione in cui un minore viene illecitamente condotto all’estero da chi non esercita la potestà esclusiva, senza alcuna autorizzazione o non viene ricondotto nel Paese di residenza abituale a seguito di un soggiorno all’estero. Ove la sottrazione sia già avvenuta, il genitore o, se diverso, il titolare del diritto di affido, può:
- valutare di sporgere denuncia presso gli organi di Polizia giudiziaria competenti;
- rivolgersi all’Autorità Centrale presso il Ministero della Giustizia (autoritacentrali.dgm@giustizia.it) se tra l’Italia o il Regno Unito e il Paese di presunta destinazione del minore è in vigore la Convenzione de L’Aja del 25.10.1980 o il Regolamento (CE) n. 2201/2003. Se ne ricorrono i presupposti, attraverso l’Autorità Centrale, è possibile proporre un’istanza di ritorno del minore oppure un’istanza per regolamentazione del diritto di visita.
- rivolgersi al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale-MAECI (dgit.tutelaminori@esteri.it), nel caso in cui un minore italiano sia sottratto e condotto all’estero, qualora si renda lì necessaria un’assistenza di tipo consolare. Il MAECI, se opportuno, può attivare le proprie Rappresentanze diplomatico-consolari all’estero per azioni in loco (indicazione di nominativi di avvocati; tentativi di mediazione; sostegno all’azione dell’Autorità centrale ecc.).
La sottrazione e il trattenimento all’estero di minore costituisce ipotesi di reato in base all’art. 574 bis del Codice penale, ove non si ravvisi altro, più grave reato (es. art. 605 c.p.).
Il MAECI e il Consolato non possono in alcun caso:
- fornire consulenza legale;
- rappresentare il connazionale in giudizio;
- agire in violazione delle leggi locali o di norme internazionali;
- adire la magistratura locale al fine di far riconoscere o eseguire un provvedimento nazionale.
Per quanto concerne il Regno Unito, esso è parte (come l’Italia) della Convenzione dell’Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori e della Convenzione dell’Aja del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.
Gli stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 1980 hanno un’Autorità Centrale competente per i casi di sottrazione internazionale di minori. L’Autorità Centrale per l’Italia è il Dipartimento Giustizia Minorile, istituito presso il Ministero della Giustizia, mentre nel Regno Unito essa è: The International Child Abduction and Contact Unit The Official Solicitor & Public Trustee Office Post Point 0.53 102 Petty France London SW1H 9AJ.
Ulteriori e più dettagliate informazioni sono reperibili alle pagine: https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/minori-estero/