- Nel caso di ammalati che necessitino di ricovero ospedaliero in Italia, i familiari devono concordare il trasferimento con la struttura ospedaliera britannica nei casi in cui quest’ultima ritenga che il paziente italiano è in condizioni di affrontare il viaggio (la c.d. “trasportabilità aerea del paziente”). Al contempo la famiglia dovra’ individuare una struttura medica in Italia nella quale il connazionale, verrà ricoverato una volta giunto in Italia. Il trasferimento potra’ poi avvenire in accordo con entrambe le strutture. In caso di viaggi verso il Regno Unito, si consiglia di stipulare sempre un’assicurazione sanitaria onnicomprensiva che includa il trasferimento sanitario, qualora il paziente non sia in grado di viaggiare con voli di linea.
- Nel caso di cittadini italiani residenti all’estero che versino in gravi condizioni di indigenza e dei minori italiani in stato di abbandono, il Consolato provvede, in collaborazione con gli enti italiani territorialmente competenti (Prefetture, Questure, Comuni, Aziende Sanitarie Locali, Servizi Sociali), al rimpatrio definitivo. Il rimpatrio è subordinato alla verifica della disponibilità dei congiunti ad assumersi in Italia le responsabilità connesse con il mantenimento e l’assistenza del rimpatriando. In assenza di tale disponibilità, il rimpatrio è coordinato con i Servizi Sociali del Comune di ultima residenza o di origine in Italia. Il rimpatrio di minori in stato di abbandono è effettuato a carico dell’Erario, di concerto con il Tribunale dei Minori competente e i Servizi Sociali del Comune di residenza.