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Accettazione/rinuncia eredità

La rinuncia all’eredità va fatta con una dichiarazione.

In Italia:

  1. ricevuta da un Notaio oppure;
  2. ricevuta dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (Cancelleria della Volontaria Giurisdizione).

All’estero:

  1. ricevuta dal Funzionario consolare delegato.

Secondo l’art. 480 cod. civ., il diritto di accettare – e quindi di rinunciare – l’eredità si prescrive (cioè può essere esercitato) in dieci anni dal giorno della morte del defunto.

Per sottoscrivere una dichiarazione di accettazione o di rinuncia all’eredità presso questo Consolato Generale occorre prenotare un appuntamento on-line (clicca qui).

Il giorno dell’appuntamento, l’interessato dovrà esibire i seguenti documenti:

  • Documento di identità italiano in corso di validità (passaporto o carta d’identità);
  • Codice fiscale;
  • Copia del certificato di morte della persona deceduta.

Dovranno inoltre essere forniti i dati relativi alla residenza anagrafica dell’interessato e del defunto.

Il costo del servizio è quello indicato all’art. 26 della Tabella dei diritti consolari (vedi tabella).

Nota bene

Nel caso in cui l’accettazione o la rinuncia all’eredità riguardi un minore, sarà necessario ottenere un’autorizzazione del Giudice Tutelare. A tal fine si prega di consultare le informazioni pubblicate nella sezione relativa al Giudice Tutelare (clicca qui).

La rinunzia all’eredità (art.519 cod.civ.) deve essere inserita, ai sensi dell’art.52 disp. att. cod.civ. nel registro delle successioni tenuto presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione siasi aperta la successione.

La dichiarazione effettuata presso questo Consolato Generale deve, pertanto, essere successivamente registrata, a cura dell’interessato, presso la Cancelleria successioni del competente Tribunale italiano.

Per modalità di registrazione e pagamento della relativa contattare direttamente il Tribunale.