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Acquisto della Cittadinanza per “beneficio di legge”

Attenzione: questa procedura è riservata esclusivamente ai figli minori di almeno un genitore CITTADINO ITALIANO PER NASCITA (iure sanguinis) che NON rientra nei meccanismi automatici di trasmissione della cittadinanza (per maggiori informazioni, consultare il sito alla sezione Stato Civile).

Questa procedura non è ammessa per i figli di cittadini italiani che abbiano acquisito la cittadinanza tramite:

  • Naturalizzazione (art. 9, Legge 91/1992)
  • Acquisto per beneficio di legge (art. 4, Legge 91/1992)
  • Matrimonio (art. 5, Legge 91/1992 o art. 10, Legge 555/1912)
  • Residenza da minorenni con genitore naturalizzato (art. 14, Legge 91/1992)

REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE

Per poter presentare la dichiarazione, è necessario soddisfare TUTTI i seguenti requisiti:

  • Residenza nella circoscrizione di questo Consolato: Almeno uno dei genitori deve risiedere in una delle seguenti aree: Sud dell’Inghilterra, Galles, Isole Normanne, Gibilterra, i Territori della Georgia del Sud e delle Sandwich Australi. I residenti nelle circoscrizioni di Manchester ed Edimburgo dovranno contattare gli Uffici Consolari competenti del loro territorio (LINK: Verifica il tuo Consolato di competenza – La Rete Consolare).
  • Cittadinanza italiana e iscrizione A.I.R.E: Almeno uno dei genitori deve essere cittadino italiano iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E) (LINK: Come iscriversi all’AIRE).
  • Precedenti matrimoni o divorzi registrati: I matrimoni e i divorzi dei cittadini italiani devono essere stati registrati in Italia Per ulteriori informazioni, consultare i seguenti LINK: Come registrare un matrimonioCome registrare una sentenza di divorzio.
  • Indirizzo di residenza aggiornato: Si raccomanda che l’indirizzo di residenza dichiarato sulla richiesta corrisponda all’ultimo indirizzo di residenza comunicato al Consolato. Per verificare il proprio indirizzo presente nel database consolare, accedere al proprio profilo su Fast.it (LINK: Il portale dei servizi consolari). Per aggiornare il proprio indirizzo di residenza, seguire la procedura indicata nella sezione A.I.R.E. (LINK: AIRE – 2. Aggiornamento di indirizzo).

Chi può presentare la dichiarazione
La dichiarazione può essere presentata entro un anno dalla nascita del minore da entrambi i genitori (incluso il genitore straniero). Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore.

La dichiarazione deve essere resa personalmente in Consolato, su appuntamento previa verifica preliminare dei requisiti. Istruzioni sul pagamento del contributo di 250 euro a favore del Ministero dell’Interno verranno inviate contestualmente alla convocazione. La documentazione, ad esclusione del suddetto pagamento, dovrà essere anticipata via email in allegato pdf all’indirizzo cittadinanza.londra@esteri.it. Si prega di indicare nell’oggetto: DICHIARAZIONE ACQUISTO CITTADINANZA MINORI. 

Documentazione richiesta:

  • Modulo compilato e firmato – disponibile qui;
  • Copia dei passaporti dei genitori e del minore
  • Atto integrale di nascita del minore legalizzato e tradotto in italiano
  • Prova di indirizzo recente per entrambi i genitori (utility bill o council tax)

ATTENZIONE! Per i certificati di nascita rilasciati in Regno Unito:

  • Se i genitori NON ERANO SPOSATI al momento della nascita del minore: il certificato deve riportare entrambi i genitori, Mother e Father, come dichiaranti (al punto 12 “informant“). Se il certificato riporta un solo dichiarante, è necessario un Atto di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, ottenibile presso l’Ufficio Notarile di questo Consolato (link)
  • Se i genitori ERANO SPOSATI al momento della nascita del minore: il certificato di nascita può riportare un solo dichiarante, Mother oppure Father.

Si ricorda che in caso di genitori sposati, prima di procedere alla registrazione dell’atto di nascita del minore, è necessario trascrivere il matrimonio in Italia (link)

Si precisa che, trattandosi di cittadinanza acquisita per beneficio di legge, questa non decorre dalla nascita, ma dal giorno successivo alla data della dichiarazione resa in Consolato.

Norma transitoria per minorenni alla data del 24/05/2025
Per i minori, che erano ancora minorenni alla data del 24 maggio 2025 e che siano figli di almeno un cittadino italiano jure sanguinis, è possibile presentare la dichiarazione entro il 31 maggio 2026, alle stesse condizioni indicate sopra.