I requisiti previsti dalla legge per poter effettuare il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio sono:
- aver compiuto il 16˚ anno di età. I genitori minori di anni 16 necessitano dell’autorizzazione del Tribunale competente;
- assenza di legami di parentela o affinità tra i genitori nei gradi che impediscano il riconoscimento.
La dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio può essere effettuata dal padre e dalla madre, congiuntamente oppure separatamente.
Ai sensi dell’art. 54 L. 16.02.1913 n.89, gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana, pertanto gli interessati devono parlare e comprendere la lingua italiana. In caso di mancata conoscenza della lingua italiana, si attua la procedura di cui agli artt. 54 e 55 L. 16.02.1913, n. 89 (Legge Notarile).
Per poter effettuare il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio presso l’Ufficio Notarile, occorre prenotare un appuntamento on-line (clicca qui per l’appuntamento).
N. B. Se il riconoscimento era stato effettuato da un solo genitore, l’eventuale successivo riconoscimento del figlio minore di 14 anni, da parte dell’altro genitore, può avvenire solamente con l’assenso del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio. Pertanto il giorno dell’appuntamento dovranno presentarsi entrambi i genitori.
Se il riconoscimento riguarda il figlio maggiore di 14 anni, sarà necessario acquisire l’assenso di quest’ultimo, che dovrà presentarsi insieme al genitore.
Il giorno dell’appuntamento gli interessati dovranno presentare i seguenti documenti:
- documento di identità in corso di validità (per i cittadini italiani: passaporto o carta di identità italiani, per gli stranieri: passaporto);
- atto integrale di nascita del figlio da riconoscere legalizzato e tradotto in italiano.
Per la traduzione e la legalizzazione si invita a visitare il sito del Consolato italiano competente nel Paese che ha rilasciato il certificato. La legalizzazione deve essere effettuata con Apostilla, se il Paese ha firmato la Convenzione dell’Aja del 05.10.1961. Se il Paese non è firmatario di tale Convenzione, la Legalizzazione deve essere effettuata dall’Ambasciata/Consolato italiano territorialmente competente. La traduzione in Italiano deve essere certificata dall’Ambasciata/Consolato italiano competente o legalizzata con Apostilla. (Per le informazioni riguardo i Consolati e le Ambasciate italiani, si consiglia di visitare www.esteri.it).
Per gli atti di nascita britannici: Ufficio Stato civile.
Il costo del servizio è quello indicato all’art. 26 della Tabella dei diritti consolari (clicca qui).
Attribuzione del cognome paterno: se il riconoscimento del padre avviene successivamente a quello della madre, il figlio maggiorenne può mantenere il solo cognome materno oppure può richiedere di assumere il cognome del padre anteponendolo, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, (clicca qui procedura cambiamento cognome).
Sull’attribuzione del cognome paterno per i figli minorenni decide il Tribunale competente, su istanza degli interessati.