Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Registrare la sentenza di divorzio

PRIMA DI REGISTRARE IL DIVORZIO è necessario che il matrimonio sia stato già registrato in Consolato o presso il Comune in Italia.

 

                                                                              

 

ISTRUZIONI PER DIVORZI – Documentazione da spedire:

  1. compilare interamente il modulo di richiesta di trascrizione (Mod. n. 12). La richiesta deve essere firmata con firma autografa dal connazionale che richiede la trascrizione;
  2. allegare copia di un documento d’identità valido (se possibile, anche del coniuge dal quale si ha divorziato);
  3. allegare la sentenza di divorzio “DECREE ABSOLUTE” (oppure “FINAL ORDER”) in originale, che deve essere munita della dichiarazione del Giudice (o in alternativa di eguale dichiarazione di un avvocato o notaio): ‘‘I certify that this is a true copy of an original document filed with this Court’’. Questo documento deve essere LEGALIZZATO con “Apostille“. Clicca QUI per informazioni su come ottenere l’Apostille. L’Apostille non deve essere tradotta.
  4. traduzione in italiano del suddetto documento (Lista dei Traduttori noti a questo Consolato Generale). La traduzione deve ricomprendere tutte le annotazioni, inclusa la suddetta dichiarazione del giudice o dell’avvocato. La traduzione non necessita di Apostille.
  5. In caso di divorzio britannico trasmesso dalla Corte in formato digitale (PDF a mezzo email) allegare la copia del messaggio email con cui la Corte ha trasmesso il documento al richiedente. Questa email non ha bisogno di apostilla né di traduzione.
  6. solo in caso la sentenza sia stata resa in contumacia (“Default of Appearance”) ed il richiedente sia il “petitioner” (attore): allegare la conferma di relata di notifica al convenuto (“Acknowledgement of service”) munita sempre del suddetto timbro di “true copy” da parte del Giudice o avvocato/notaio. Questo documento deve essere LEGALIZZATO con “Apostille“ che non deve essere tradotta. Clicca QUI per informazioni su come ottenere l’Apostille. Il documento deve essere tradotto in italiano (Lista dei Traduttori noti a questo Consolato Generale):  la traduzione non necessita di Apostille.
  7.  nel caso vi siano stati figli minori al tempo della presentazione della domanda allegare l“AGREEMENT FOR CHILDREN” munito anch’esso del suddetto timbro di ‘’true copy’’ da parte del Giudice (o in alternativa di eguale dichiarazione di un avvocato o notaio). Questo documento deve essere LEGALIZZATO con “Apostille“. L’apostille non deve essere tradotta. Clicca QUI per informazioni su come ottenere l’Apostille. Il documento deve essere tradotto in italiano (Lista dei Traduttori noti a questo Consolato Generale):  la traduzione non necessita di Apostille. In alternativa, qualora non ci sia stato un “agreement for children” è possibile fornire uno dei seguenti documenti: lettera della Corte che certifica la non necessità di intervento in merito a figli minori con traduzione in italiano oppure prova di accordo raggiunto tra le parti in merito davanti ad avvocato britannico o agenzia riconosciuta dal Governo britannico con traduzione in italiano oppure autocertificazione in italiano su apposito formulario (clicca qui) attestante una delle suddette circostanze.

                                                                                   

 

Inviare quanto sopra tramite Special Delivery a:

CONSULATE GENERAL OF ITALY
Ufficio Stato Civile
83/86, Farringdon Street
EC4A 4BL
London

Si prega di includere anche una Special Delivery, pre-affrancata con francobolli non datati, in caso di restituzione della documentazione se errata o non completa.

 

                                                                              

 

ATTENZIONE:

  • NON è possibile prendere un appuntamento per la registrazione del matrimonio e/o del divorzio e NON si può consegnare a mano presso il Consolato la documentazione su indicata;
  • In caso di divorzi avvenuti in Paesi diversi dal Regno Unito, il connazionale dovrà provvedere alla legalizzazione e alla traduzione in italiano della sentenza di divorzio. Sia per la legalizzazione che per la traduzione dovrà rivolgersi alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana competente per quel Paese. Per esempio se l’atto di divorzio è rilasciato da autorità del Bangladesh, bisognerà legalizzare l’atto seguendo le istruzioni dell’Ambasciata d’Italia a Dhaka;
  • Per sentenze di divorzio ottenute in Brasile, si consiglia di prendere visione delle indicazioni specifiche messe a disposizione dal Consolato d’Italia di San Paolo, in merito agli atti brasiliani necessari per la registrazione (clicca QUI) e si ricorda di allegare sempre i 2 formulari (presenti sul sito di San Paolo) di richiesta di registrazione compilati e firmati;
  • Qualora la documentazione spedita sia completa e corretta, la sentenza di divorzio e i relativi atti non verranno restituiti ma trattenuti presso questo Consolato;
  • Qualora la documentazione spedita sia incompleta ed errata, la pratica verrà restituita all’interessato a patto che abbia allegato anche una busta Special Delivery.