ATTENZIONE: E’ possibile presentare la domanda direttamente presso la Prefettura italiana competente per territorio, senza il tramite di questo Consolato.
CONTENUTI
- Ammissibilità delle domande
- Casi particolari
- Cambio cognome a seguito di matrimonio
- Cambio cognome a seguito di richiesta di cittadinanza britannica
- Cambio nome e/o cognome a seguito di cambio sesso
- Competenza a provvedere
- Requisiti
- Interessato maggiorenne
- Interessato minorenne
- Procedura per il richiedente
- Tempistica e avanzamento della pratica
- Fasi successive al ricevimento della richiesta
- Contatti
- FAQ
- AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
Nell’ordinamento italiano il cambio del nome o la modifica del cognome rivestono carattere eccezionale, pertanto le richieste potranno essere ammesse solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da solide e significative motivazioni, quali, ad esempio, cognomi o nomi ridicoli o vergognosi o che rivelano origine naturale. Le motivazioni devono essere espresse in modo dettagliato e adeguatamente documentate. Le richieste con motivazioni insufficienti saranno restituite al mittente.
In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Si ricorda che l’accettazione dell’istanza è discrezionale da parte delle Prefetture.
L’istanza dovrà essere compilata in italiano, comprensibile in tutte le sue parti. Le richieste che saranno inviate in lingua inglese saranno restituite al mittente.
Si può presentare un’unica domanda in caso di cambio nome e cognome.
- CASI PARTICOLARI
2.1 Cambio cognome a seguito di matrimonio
La donna italiana coniugata conserva per legge il proprio cognome da nubile nel passaporto e negli altri documenti che la riguardano. La legge italiana non prevede il cambiamento di cognome per la donna sposata. Questa può, ma non è obbligatorio, richiedere che sia aggiunto al proprio cognome da nubile, quello da coniugata con una annotazione alla pag. 4 del passaporto facendone richiesta all’Ufficio Passaporti (Passaporto per maggiorenni (appuntamento mattutino) – Consolato Generale d’Italia Londra (esteri.it))
2.2 Cambio cognome a seguito di richiesta di cittadinanza britannica
La persona che abbia già mutato il proprio cognome in quello da coniugato/a secondo la legge del Regno Unito ed è in procinto di richiedere il passaporto britannico, potrà ottenere se necessario, da questo Consolato Generale, un certificato di concordanza anagrafica che attesti che il titolare del passaporto italiano e la persona che ha cambiato il proprio nome e/o cognome nel Regno Unito tramite Deed Poll sono la stessa persona. Tale certificato va richiesto per posta all’indirizzo:
CONSULATE GENERAL OF ITALY
Ufficio Stato Civile
83/86, Farringdon Street
EC4A 4BL
London
2.3 Cambio di nome e/o cognome a seguito di cambio sesso
Per informazioni più specifiche visitare la pagina: Cambio dati anagrafici per cambio di sesso – Consolato Generale d’Italia Londra (esteri.it)
- COMPETENZA A PROVVEDEDERE
La competenza a provvedere sulle domande è riservata unicamente in Italia al PREFETTO della Provincia nel luogo di residenza o di trascrizione dell’atto di nascita del richiedente. Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente sarà autorizzato con Decreto del Prefetto.
Il Consolato non ha alcun potere decisionale sulle pratiche di cambiamento del nome e/o del cognome, agendo da semplice intermediario tra il cittadino italiano e la competente Prefettura italiana.
- REQUISITI
4.1 Interessato maggiorenne
Le domande possono essere presentate solo da cittadini ITALIANI iscritti all’AIRE nella circoscrizione consolare di Londra, il cui atto di nascita sia stato trascritto in Italia.
4.2 Interessato minorenne
Nel caso di domanda di cambiamento di nome e/o cognome in favore di un figlio minore ITALIANO, il cui atto di nascita sia stato trascritto in Italia, occorre utilizzare uno specifico modulo che deve essere firmato da entrambi i genitori e corredato da copia dei passaporti dei genitori e del figlio minore;
5. PROCEDURA PER IL RICHIEDENTE
5.1 Compilare in lingua italiana e firmare l’apposito modulo (Modulo maggiorenni o Modulo minorenni) indicando in particolare:
a) le ragioni della richiesta. Queste devono essere adeguatamente motivate ed eccezionali.
b) il proprio attuale indirizzo nel Regno Unito
c) il proprio stato di famiglia;
Documentazione necessaria da allegare:
1. copia del proprio PASSAPORTO o CARTA D’IDENTITÀ valida;
2. (solo per richiedenti maggiori di 14 anni) certificato penale britannico “Police certificate for immigration purposes”, in originale, da richiedere a: https://www.acro.police.uk/s/acro-services/police-certificates. Occorre accertarsi che il certificato sia stato firmato da un pubblico ufficiale. Questo certificato deve essere legalizzato con Apostille. Istruzioni rilascio apostilla.
AVVERTENZA: Il certificato penale deve contenere ogni eventuale altro nome e/o cognome già posseduto dal richiedente. Questo certificato ha validità di 6 mesi dalla data di emissione. Se la persona ha già precedentemente cambiato nome in un altro stato, è necessario che presenti anche il Certificato Penale rilasciato dalle autorità di quello Stato.
Il certificato deve essere tradotto in italiano da un traduttore ufficiale (Lista dei Traduttori);
Documentazione eventuale da allegare a supporto dell’istanza:
-
- dichiarazione di consenso (link a modulo) rilasciata da CONIUGE, GENITORI e FAMILIARI diretti del richiedente (fratelli, sorelle). Tale dichiarazione dovrà essere datata e firmata dalle suddette persone e accompagnata da fotocopia del loro passaporto o carta d’identità valida. Le dichiarazioni di consenso devono essere scritte in lingua italiana; se le dichiarazioni verranno presentate scritte in altra lingua, la pratica verrà restituita al mittente.
- eventuale DEED POLL (Atto Notorio Giurato) con il quale il richiedente ha già ottenuto il cambio del nome o cognome nel Regno Unito. Tale atto dovrà essere in originale e munito di Apostille. Dovrà anche essere corredato di traduzione conforme in italiano (Lista dei Traduttori). Per la traduzione non c’è bisogno dell’Apostille.
- eventuale documentazione aggiuntiva a sostegno della domanda. Se tale documentazione è in lingua straniera, questa dovrà essere munita di traduzione conforme all’italiano (Lista dei Traduttori);
5.2 Spedire quanto sopra tramite Special Delivery a questo indirizzo unitamente ad una busta preaffrancata (anche questa Special Delivery), completa del proprio indirizzo postale, per poter eventualmente restituire le pratiche non lavorabili:
CONSULATE GENERAL OF ITALY
Ufficio Stato Civile
83/86, Farringdon Street
EC4A 4BL
London
IMPORTANTE
La documentazione deve essere inviata in originale e NON verrà restituita.
6. TEMPISTICHE E AVANZAMENTO DELLA PRATICA
Le pratiche, se compilate in modo corretto e complete di tutta la documentazione, vengono lavorate in ordine cronologico entro 2 settimane dall’arrivo presso l’Ufficio Stato Civile.
Il Consolato non ha alcun potere di intervento sulla tempistica del procedimento. che è determinata da una serie di passaggi regolati dal Codice Civile e dai tempi di risposta della Prefettura.
7. FASI SUCCESSIVE AL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA
- Quando il nostro Ufficio riceverà la domanda, effettuerà i necessari controlli e cioè che sia completa, firmata, datata, che siano stati inclusi tutti gli allegati necessari.
- Effettuati i necessari controlli la pratica potrà essere inviata dal Consolato direttamente in Italia, alla Prefettura competente per la trattazione oppure, in caso di domanda incompleta o mal formulata, restituita al mittente. Una volta trasmessa alla Prefettura, bisognerà attendere la valutazione di quest’ultima. I tempi non sono prevedibili in quanto, a seconda del carico di lavoro delle Prefetture, possono variare da pochi mesi a uno o due anni. Tempi più lunghi si riscontrano nel caso di Prefetture competenti per le maggiori città italiane.
- Se la Prefettura riterrà di poter accogliere la domanda, emetterà un Decreto Provvisorio al cambiamento del nome e/o cognome e lo invierà a questo Consolato;
- Il Consolato ne darà notizia all’interessato e richiederà di compilare un avviso contenente il sunto della domanda che sarà pubblicato nell’Albo Consolare per 30 giorni;
- Trascorso il termine di 30 giorni, il Consolato darà notizia alla Prefettura competente dell’avvenuta pubblicazione senza opposizioni;
- La Prefettura emetterà il Decreto Definitivo al cambiamento del nome e/o cognome e lo trasmetterà al Consolato;
- Il Consolato invierà all’interessato il Decreto Definitivo.
- Sarà l’interessato, ricevuto il Decreto Definitivo del cambiamento di nome e/o di cognome, a richiedere la trascrizione al Comune di nascita(se nato in Italia) o al Comune AIRE. Tale richiesta deve essere presentata dall’interessato, a meno che non sia diversamente indicato nel decreto stesso da parte della Prefettura.
- Una volta che il Comune avrà annotato nei propri registri il cambio di nome e/o cognome, questo Consolato potrà aggiornare la scheda anagrafica dell’interessato e rilasciare nuovi documenti con le nuove generalità (passaporto, carta d’identità, codice fiscale, ecc.).
8. CONTATTI
- L’Ufficio di Stato Civile risponde alle chiamate dei connazionali al numero 020 3327 9592 ogni Mercoledì dalle 15.15 alle 16.30.
In alternativa, è possibile inviare un’email all’indirizzo statocivile.londra@esteri.it specificando nell’oggetto “Cambio Nome e/o Cognome” e indicare i propri dati anagrafici e il motivo della richiesta.
INDIRIZZO PEC PER I COMUNI E LE PREFETTURE: con.londra.statocivile@cert.esteri.it
9. FAQ
Devo cambiare sia il nome che il cognome, posso presentare un’unica domanda e pagare una sola marca da bollo?
Si. Scaricare il modulo apposito al seguente link.
E’ possibile, anche per gli iscritti all’Aire, presentare la domanda direttamente alla Prefettura in Italia per accorciare le tempistiche?
Si. Si consiglia però di contattare preventivamente la Prefettura della Provincia competente per il comune di iscrizione AIRE o per quello di nascita per istruzioni circa le modalità di presentazione della domanda.
Per la domanda di cambio nome e/o cognome di figlio/a minorenne è necessario il consenso di entrambi i genitori?
Si. La domanda deve essere firmata da entrambi i genitori.
E’ possibile presentare la domanda da parte di un unico genitore in caso di altro genitore defunto o privato della potestà genitoriale tramite sentenza del Tribunale (allegare in questi casi la relativa documentazione a supporto).
Nel caso di cambio del cognome di persona maggiorenne, cambia anche il cognome dei figli? Occorre presentare nuova domanda al Prefetto?
Il figlio subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva.
Se il figlio è minorenne subisce il cambiamento del cognome, senza alcuna possibilità di scelta.
Se il figlio è maggiorenne può avvalersi della possibilità, ai sensi degli artt.33 del D.P.R. n.396/2000, comma 2 e 49, lett.p), di scegliere,entro un anno dal giorno in cui viene a conoscenza dell’intervenuta modifica, di mantenere il cognome portato precedentemente.
E’ possibile chiedere l’aggiunta di un cognome al fine di evitarne l’estinzione?
Sì, è possibile purché all’istanza siano allegati:
Un ALBERO GENEALOGICO, redatto ai sensi della normativa in materia di autocertificazione, dal quale si evinca l’estinzione del cognome a seguito della morte dell’ultimo portatore;
Il consenso degli eventuali controinteressati.
In quali ipotesi un nome o cognome possono definirsi ridicoli o vergognosi?
Natura oggettivamente ridicola o vergognosa in relazione al contesto socio-culturale di riferimento;
Ipotesi di disagio psicologico in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti e documentate (certificazioni sanitarie attestanti il disagio psicologico che un certo elemento identificativo dell apersona arreca all’istante etc…).
Qualora l’istanza sia riferita ad un comprovato errore riportato nella documentazione di nascita, il cittadino dovra’ necessariamente presentare istanza di cambiamento di cognome al prefetto?
No, è possibile ottenere la rettifica presso l’Ufficio di Stato civile del Comune, ai sensi dell’art. 98, comma 1 del D.P.R. 396/2000.
Per gli italiani nati all’estero che intendono presentare istanza di cambio nome/cognome è necessaria la trascrizione in italia dell’atto di nascita?
È necessaria, altrimenti non è possibile dare corso all’iter procedimentale.
Se si cambia il nome e/o il cognome,si devono cambiare tutti i documenti?
Si,se si cambia il nome e/o cognome devono essere cambiati, a cura dell’interessato, tutti i documenti che servono per identificare una persona.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al documento della Prefettura di Roma raggiungibile a questo link