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Matrimonio all’estero del cittadino italiano

Il cittadino italiano che intende sposarsi all’estero NON deve effettuare le pubblicazioni di matrimonio, eccetto per l’Albania.

Questo Consolato Generale può, unicamente per gli iscritti all’Aire, rilasciare il “Certificato contestuale”  o il “Certificato di Capacità Matrimoniale” secondo la Convenzione di Monaco del 05.09.1980.
I certificati sono emessi solo per i connazionali iscritti AIRE presso questa Sede.

 

                                                                              

Nel caso di matrimonio nel Regno Unito tra due cittadini italiani o cittadino italiano con cittadino straniero, non è richiesto da parte delle autorità italiane nessun adempimento preventivo.

Il cittadino italiano dovrà presentare alle autorità britanniche un certificato di stato civile in lingua inglese che potrà richiedere, se iscritto AIRE, a questo Consolato (vedi Richiedere un Certificato – Consolato Generale d’Italia Londra).

Una volta celebrato il matrimonio, questo dovrà essere registrato negli atti del comune italiano competente, seguendo la procedura descritta alla pagina: Come registrare un matrimonio in Italia – Consolato Generale d’Italia Londra.

 

Nel caso di matrimonio in altro Paese estero, il cittadino italiano dovrà:

1) contattare le Autorità locali di quel Paese per la documentazione da presentare per sposarsi;

2) contattare la Rappresentanza italiana in quel Paese per verificare le procedure di trascrizione dell’atto di matrimonio straniero.

                                                                              

 

Certificato di capacità matrimoniale secondo la convenzione di Monaco del 05.09.1980

Per il cittadino italiano che intende sposarsi all’estero in uno dei Paesi che hanno firmato e ratificato la Convenzione di Monaco del 05.09.1980:

Austria, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia.

Il Consolato competente per residenza rilascia specifico “Certificato di Capacità Matrimoniale” che è esente da legalizzazione e traduzione poiché le varie voci sono già tradotte nelle lingue convenute dai Paesi firmatari.