L’Ufficio Stato Civile (statocivile.londra@esteri.it) si occupa delle registrazioni in Italia dei certificati di nascita, matrimonio, atti di unione civile tra persone dello stesso sesso e delle sentenze di divorzio relative a cittadini italiani, rilasciati dalle Autorità britanniche e li trasmette ai Comuni italiani per la trascrizione. Per i decessi rivolgersi all’Ufficio Assistenza Sociale (sociale.londra@esteri.it).
L’Ufficio Stato Civile assiste inoltre i cittadini residenti nella circoscrizione ed iscritti all’Aire, in merito a: pubblicazioni di matrimonio e domande di cambiamento del nome e del cognome.
Normativa di riferimento: DPR n. 396/2000 e Dlgs n. 71/2011.
Gli atti vengono inviati per la trascrizione al Comune d’iscrizione Aire (Comune d’ultima residenza in Italia).
Nel caso particolare della trascrizione delle sentenze di divorzio, se il matrimonio venne celebrato in Italia, la sentenza di divorzio verrà inviata al Comune dove fu celebrato il matrimonio.
Attivo il servizio online di richiesta certificati dai comuni italiani
Dal 15 novembre 2021 è stato attivato il nuovo servizio per la richiesta di certificazioni digitali ai comuni italiani per tutti gli iscritti all’anagrafe, sia residenti in Italia sia iscritti AIRE e per i loro familiari. Il servizio è disponibile tramite il sito www.anagrafenazionale.gov.it a cui accedere tramite credenziali SPID, Carta d’Identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Accedendo alla propria scrivania utente, sarà anche possibile visualizzare i dati registrati nel proprio comune ed eventualmente richiederne la rettifica.
All’indirizzo https://sc.anpr.interno.it/serviziCittadino/dist/docs/guida_richiesta_certificato.pdf è disponibile la guida operativa per i cittadini, con le indicazioni di accesso e fruizione dei vari servizi.
CERTIFICATI DI STATO CIVILE, FAMIGLIA, CONTESTUALE, CONCORDANZA ANAGRAFICA, NULLA OSTA MATRIMONIO
(NOTA BENE: Questo Consolato Generale NON emette certificati di nascita, matrimonio, morte, divorzio, perché di competenza ESCLUSIVA del Comune in Italia).
L’Ufficio Stato Civile emette esclusivamente in favore degli iscritti all’AIRE in questa circoscrizione consolare i seguenti certificati attestanti situazioni ricavate dagli archivi anagrafici e validi solo nei rapporti con altri privati (ad es. patronati, notai, assicurazione etc) e non nei confronti di altri Enti pubblici.
- CERTIFICATI di: Stato Civile, Stato di Famiglia, Contestuale, Concordanza Anagrafica, Iscrizione all’anagrafe consolare (AIRE) – (cliccare qui per il modulo di richiesta).Prima di inoltrare la richiesta il richiedente si accerti della propria posizione AIRE.
- Cosa sono?
- Lo stato civile è un certificato che attesta lo status del connazionale (nubile, celibe, divorziato). Affinché il certificato corrisponda alla situazione attuale del connazionale, accertarsi della regolarità della propria posizione in AIRE (registrazione atti di nascita, eventuale registrazione matrimonio o divorzio, indirizzo di residenza aggiornato).
- Lo stato di famiglia è un certificato per la cui completezza si consiglia di allegare apposita dichiarazione attestante composizione e residenza del nucleo familiare del richiedente. Affinché il certificato corrisponda alla situazione attuale del connazionale, accertarsi della regolarità della propria posizione in AIRE (registrazione atti di nascita, eventuale registrazione matrimonio o divorzio, indirizzo di residenza aggiornato).
- Il contestuale è un certificato che attesta contemporaneamente stato civile, cittadinanza e residenza del richiedente. Affinché il certificato corrisponda alla situazione attuale del connazionale, accertarsi della regolarità della propria posizione in AIRE (registrazione atto di nascita, eventuale registrazione matrimonio o divorzio, indirizzo di residenza aggiornato).
- Certificato di Concordanza Anagrafica. Ad esempio, la donna che abbia già mutato il proprio cognome in quello da coniugata secondo la legge del Regno Unito ed in procinto di richiedere il passaporto britannico, se necessario, potrà ottenere da questo Consolato Generale un certificato di concordanza anagrafica. In tal caso occorrerà la preliminare registrazione del matrimonio, copia del passaporto italiano con indicazione cognome del coniuge nella quarta pagina e prova del cognome con cui la donna è conosciuta in UK (anche una generica bolletta, estratto bancario etc.). Si richiede, peraltro, di allegare autodichiarazione dalla quale si evinca chiaramente i nomi rispetto ai quali va certificata l’identità di persona.
- Iscrizione all’anagrafe consolare (AIRE) è un certificato che attesta l’attuale iscrizione del connazionale al registro dei residenti all’estero specificando il corrente indirizzo.
- Certificato di Nulla Osta al Matrimonio. Qualora il cittadino italiano intenda sposarsi all’estero (Italia esclusa) in uno dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione di Monaco del 05.09.1980, il Consolato competente per residenza rilascia specifico “Certificato di Capacità Matrimoniale’’ che è esente da legalizzazione e traduzione poiché le varie voci sono già tradotte nelle lingue convenute dai Paesi firmatari. Elenco dei Paesi firmatari: Austria, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Per i cittadini italiani che intendano sposarsi all’estero (Italia esclusa) in Paesi non firmatari della Convenzione di Monaco, il Nulla Osta al Matrimonio coincide con il certificato di stato civile o contestuale dal quale si evince lo stato civile libero. Esso può essere rilasciato a richiesta del connazionale sia in lingua italiana che inglese e se si richiede l’aggiunta dei dati del nubendo straniero, allora sarà necessario fornire prova dell’attuale stato civile del predetto/a (con certificazione o autodichiarazione).
- Certificazione di conformità traduzione. A richiesta dell’interessato, l’ufficio certifica la conformità della traduzione all’atto di stato civile in originale. Si può certificare sia la conformità di una traduzione italiana rispetto ad un certificato inglese, che la conformità di una traduzione inglese rispetto ad un certificato italiano, con applicazione tariffe consolari diverse. La certificazione di conformità della traduzione è gratuita solo se a fini della trascrizione. A cosa servono? VALORE GIURIDICO DEI CERTIFICATI Stato Civile, Stato di Famiglia, Contestuale. A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012, agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati, fatti e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, D.P.R. 445/2000). Pertanto a far data dal 1° gennaio 2012, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i cittadini non potranno utilizzare tali certificati. I certificati anagrafici emessi dal Consolato Generale di Londra avranno valore giuridico solo se utilizzati nei rapporti con altri privati e i richiedenti si assumeranno l’onere della prova amministrativa di stati, fatti e qualità personali tramite dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. 445/2000).Pertanto i suddetti certificati possono essere rilasciati solo con l’indicazione “non utilizzabile per la Pubblica Amministrazione”.
- Quanto pago? I certificati sono soggetti al pagamento della tariffa consolare cui si aggiunge l’imposta di bollo – NAA (se prevista – vedasi sotto).
Certificazione di Stato Civile | Art. 2b + NAA | |
Certificato contestuale | Art. 8 + NAA | |
Stato di famiglia | Art. 8 + NAA | |
Concordanza Anagrafica | Art. 8 + NAA | |
Capacità matrimoniale | Art. 2d + NAA | |
Certificato Iscrizione all’Anagrafe consolare (AIRE) | Art. 68 + NAA | |
Certificazione conformità traduzione | ||
Da inglese ad italiano | Art. 72a | |
Da italiano a inglese | Art. 72c |
A seconda del certificato richiesto, il costo, suscettibile di variazione ogni trimestre, è reperibile nella tabella delle tariffe consolari.
NOTA Certificati “in carta semplice” per cui si paga solo la tariffa consolare.
I certificati possono essere rilasciati in esenzione dall’IMPOSTA DI BOLLO (comunemente chiamati in “carta semplice”) solo nei casi espressamente previsti dalla legge: cioè situazioni previste dalla Tabella B del D.P.R. 642/1972 e da specifiche leggi.
Il richiedente, se è certo di aver diritto all’esenzione dal pagamento della NAA, deve specificarlo e obbligatoriamente indicare nel modulo di richiesta la norma di legge e l’articolo che preveda il suo caso di esenzione, lo scopo di utilizzo del certificato, l’Ente/Società/Professionista (con indirizzo e numero di telefono) cui il certificato sarà presentato. Il richiedente è penalmente responsabili in caso di dichiarazioni false o mendaci.
I dati forniti dal richiedente per l’esenzione saranno riportati dal Consolato sul certificato emesso, laddove riconosciuti legittimi anche a seguito di accertamenti.
Se l’esenzione indicata dal richiedente non è applicabile o i dati sono erronei o il postal order non è completo, la richiesta sarà restituita insieme al postal order. Senza certificato.
Come chiedo i certificati che mi interessano?
PROCEDURA: la richiesta dei suddetti certificati avviene esclusivamente a mezzo posta indirizzando al Consolato la seguente documentazione:
-
-
-
- modulo di richiesta compilato;
- fotocopia di un documento di identità valido;
- documentazione specifica (ad esempio per la concordanza anagrafica o lo stato di famiglia);
- una busta Special Delivery, preaffrancata (non datata) e con indirizzo a cui inviare il certificato;
- postal order, acquistabile presso gli Uffici Postali e intestato al Consolato Generale di Londra con importo corretto (imposta NAA e tariffa consolare). Il nome dell’intestatario del certificato deve essere scritto e leggibile dietro il postal order. ATTENZIONE: Il Postal Order deve essere spillato al modulo di richiesta.
-
-
La Sede emetterà il certificato e lo potrà inviare all’indirizzo indicato dal connazionale solo se alla richiesta sarà allegata una busta preaffrancata e preindirizzata. Senza tale busta, la pratica viene bloccata.
I certificati rilasciati dagli Stati firmatari della Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile, sono esenti da legalizzazione/“Apostille” e traduzione. Gli stati aderenti sono: Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia. Si prega notare che l’Albania non fa parte della sopracitata convenzione e pertanto i certificati plurilingue emessi dal predetto Stato vanno apostillati con traduzione in italiano (non apostillata).
AVVERTENZA:
Tutti gli atti di stato civile, pervenuti a questo Ufficio, verranno processati nei termini di legge e secondo l’ordine cronologico di arrivo.
Sommario:
- Per registrare i certificati di nascita
- Per registrare i certificati di matrimonio
- Per registrare atti di unione civile tra persone dello stesso sesso
- Per registrare una sentenza di divorzio
- Pubblicazioni di matrimonio
- Cittadino italiano che intende sposarsi all’estero
- Domande di cambiamento del nome o cognome
- Domanda di ripristino del cognome originario
- Cambio dati anagrafici per cambio di sesso