Per la trascrizione della sentenza di divorzio è necessario che prima sia registrato il matrimonio.
Istruzioni:
CAUSE INTERVENUTE PRIMA DEL 31/12/2020:
- compilare interamente il modulo di richiesta di trascrizione (Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà – Mod. n. 12) (cliccare qui); la richiesta deve essere firmata dal connazionale che richiede la trascrizione;
- allegare copia di un documento d’identità valido;
- allegare la sentenza di divorzio (“DECREE ABSOLUTE”) in originale; la sentenza deve essere munita di traduzione in italiano (cliccare qui per Lista dei Traduttori noti a questo Consolato Generale) e munita del timbro del Giudice: ‘‘I certify that this is a true copy of an original document filed with this Court’’. In caso di divorzio britannico trasmesso dalla Corte in formato digitale (PDF a mezzo email), allegare la nota di consegna con cui la Corte trasmette il documento al richiedente;
- allegare il Modello Art. 39 – Form D180 in originale (cliccare qui – Mod. n. 13) – tale certificato deve essere compilato, datato, firmato e timbrato dalla Corte, con la frase: “I certify that this is a true copy of the original document filed with this Court” timbrato dal District Judge. Il modello NON necessita di traduzione;
- solo in caso la sentenza sia stata resa in contumacia (“Default of Appearance”) e il richiedente la trasmissione sia il “petitioner” (attore): conferma di relata di notifica al convenuto (“Acknowledgement of service”) e traduzione in italiano (cliccare qui per la Lista dei Traduttori noti a questo Consolato Generale) e munito del suddetto timbro di “true copy” da parte del Giudice;
- allegare l’accordo sui figli minori (“AGREEMENT FOR CHILDREN”) – questo solo nel caso vi siano figli minori –tale accordo deve essere munito di traduzione in italiano (cliccare qui per la Lista dei Traduttori noti a questo Consolato Generale) e munito del suddetto timbro di ‘’true copy’’ da parte del Giudice; In alternativa, è possibile fornire: lettera della corte che certifica la non necessità di intervento in merito a figli minori; prova di accordo raggiunto tra le parti in merito davanti ad avvocato britannico o agenzia riconosciuta dal Governo britannico; autocertificazione attestante una delle suddette circostanze;
CAUSE INTERVENUTE DOPO IL 31/12/2020:
- compilare interamente il modulo di richiesta di trascrizione (Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà) (cliccare qui); la richiesta deve essere firmata dal connazionale che richiede la trascrizione;
- allegare copia di un documento d’identità valido;
- allegare “DECREE NISI” in originale, tradotto in italiano e con il timbro del Giudice: ‘‘I certify that this is a true copy of an original document filed with this Court’’. Questo documento deve essere LEGALIZZATO con “Apostille“, rilasciata da parte del UK Foreign & Commonwealth Office (clicca QUI); la traduzione non necessita di Apostille;
- allegare “DECREE ABSOLUTE” in originale; la sentenza deve essere munita di traduzione in italiano (cliccare qui per Lista dei Traduttori noti a questo Consolato Generale) e munita del timbro del Giudice: ‘‘I certify that this is a true copy of an original document filed with this Court’’. In caso di divorzio britannico trasmesso dalla Corte in formato digitale (PDF a mezzo email), allegare la nota di consegna con cui la Corte trasmette il documento al richiedente. Questo documento deve essere LEGALIZZATO con “Apostille“, rilasciata da parte del UK Foreign & Commonwealth Office (clicca QUI); la traduzione non necessita di Apostille;
- allegare l’accordo sui figli minori (“AGREEMENT FOR CHILDREN”) – questo solo nel caso vi siano figli minori –tale accordo deve essere munito di traduzione in italiano (cliccare qui per la Lista dei Traduttori noti a questo Consolato Generale)e munito del suddetto timbro di ‘’true copy’’ da parte del Giudice; In alternativa, è possibile fornire: lettera della corte che certifica la non necessità di intervento in merito a figli minori; prova di accordo raggiunto tra le parti in merito davanti ad avvocato britannico o agenzia riconosciuta dal Governo britannico; autocertificazione attestante una delle suddette circostanze. Questo documento deve essere LEGALIZZATO con “Apostille“, rilasciata da parte del UK Foreign & Commonwealth Office (clicca QUI); la traduzione non necessita di Apostille;
- solo in caso la sentenza sia stata resa in contumacia (“Default of Appearance”) e il richiedente la trasmissione sia il “petitioner” (attore): conferma di relata di notifica al convenuto (“Acknowledgement of service”) e traduzione in italiano (cliccare qui per la Lista dei Traduttori noti a questo Consolato Generale) e munito del suddetto timbro di “true copy” da parte del Giudice. Questo documento deve essere LEGALIZZATO con “Apostille“, rilasciata da parte del UK Foreign & Commonwealth Office (clicca QUI); la traduzione non necessita di Apostille.
Inviare quanto sopra per Special Delivery a:
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA – Ufficio Stato Civile – “Harp House” – 83/86 Farringdon Street – EC4A 4BL London. (Si prega di includere una Special Delivery, pre-affrancata, in caso di restituzione della documentazione).
ATTENZIONE:
- In caso di divorzi avvenuti in altri Paesi esteri diversi dal Regno Unito, il connazionale dovrà provvedere alla legalizzazione e alla traduzione in italiano di tali sentenze di divorzio. Sia per la legalizzazione che per la traduzione dovrà rivolgersi alla competente Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana competente per quel Paese. (p.es.: Bangladesh – Ambasciata d’Italia a Dhaka). Per sentenze di divorzio ottenute in Brasile, si consiglia di prendere visione delle indicazioni specifiche messe a disposizione dal Consolato d’Italia di San Paolo, in merito agli atti brasiliani necessari per la registrazione (clicca QUI).
- QUALORA LA DOCUMENTAZIONE SIA COMPLETA E CORRETTA E LA PRATICA POSSA ESSERE PROCESSATA, I CERTIFICATI ORIGINALI NON VERRANNO RESTITUITI.
- Si informano i connazionali che, nel caso la suddetta documentazione pervenga a questo Ufficio incompleta o errata, la pratica non verrà processata e i documenti verranno restituiti all’interessato che abbia incluso nella documentazione anche una busta pre-affrancata (Special Delivery), come riportato sopra.