Vendita di veicolo
I cittadini italiani che intendono vendere un veicolo immatricolato in Italia potranno rivolgersi all’Ufficio Notarile di questo Consolato Generale per:
A. Effettuare una dichiarazione di vendita del veicolo.
Gli interessati che intendano effettuare una dichiarazione di vendita del veicolo dovranno concordare un appuntamento scrivendo all’indirizzo notarile.londra@esteri.it.
In tal caso il venditore dovrà esibire:
- il certificato di proprietà del veicolo in originale;
- il documento di identità in corso di validità (passaporto italiano o carta d’identità);
- il codice fiscale.
Sarà inoltre necessario conoscere:
- le generalità dell’acquirente (se persona fisica copia documento di identità e del codice fiscale. Se persona giuridica indicare denominazione, indirizzo e codice fiscale);
- il prezzo di vendita del veicolo.
Il costo del servizio è quello indicato all’art. 26 della Tabella dei diritti consolari (cliccare qui)
B. Conferire una procura speciale alla vendita del veicolo (cliccare qui per scaricare il modello di procura).
Gli interessati che intendano conferire una procura speciale alla vendita del veicolo dovranno prenotare un appuntamento attraverso il portale Prenot@MI.
Il modello dovrà essere compilato elettronicamente in ogni sua parte, facendo particolare attenzione ad accordare i termini a seconda se riferiti al genere maschile o femminile (es. il, sottoscritto, procuratore se di genere maschile; la, sottoscritta, procuratrice se di genere femminile). Dovrà essere poi stampato ma non firmato.
La firma dovrà essere apposta dinanzi ad un funzionario consolare, previa esibizione della seguente documentazione:
- documento di identità in corso di validità (passaporto italiano o carta d’identità);
- codice fiscale;
- copia del documento di identità del procuratore;
- copia del codice fiscale del procuratore;
- copia del certificato di proprietà del veicolo.
Il costo del servizio è quello indicato all’art. 18 A della Tabella dei diritti consolari (cliccare qui).
PATENTI DI GUIDA
- RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA ITALIANA TRAMITE RILASCIO DI UN’ATTESTAZIONE DI RINNOVO IN FORMATO CARTACEO
- SMARRIMENTO O FURTO DI PATENTE ITALIANA
- CONVERSIONE DELLA PATENTE ITALIANA IN PATENTE BRITANNICA
- PROROGA DELLE PATENTI
- GUIDARE IN ITALIA CON PATENTE BRITANNICA
- RICONVERSIONE DI PATENTE BRITANNICA IN PATENTE ITALIANA
RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA ITALIANA
Questa Sede può rilasciare l’attestazione di rinnovo patente in formato cartaceo solo se ricorrono simultaneamente due condizioni:
- Il titolare di patente italiana deve essere residente o dimorante per un periodo di almeno 6 mesi nella circoscrizione di questo Consolato Generale;
- La patente italiana che si intende rinnovare deve essere integra e regolarmente posseduta;
- La patente è in scadenza (a partire da 4 mesi prima della data di scadenza) oppure è scaduta da non più di cinque anni.
Si sottolinea che le Rappresentanze italiane diplomatico-consolati all’estero non sono abilitate ad emettere nuove patenti in formato tessera.
Procedura per il rinnovo
È necessario sottoporsi ad una visita di controllo presso uno dei sottostanti centri medici autorizzati al rilascio del certificato di idoneità:
Dottore London
info@dottorelondon.com
020 8616 8380
https://www.dottorelondon.com/it/contattaci/
Dott.ssa Orietta EMILIANI
269 Old Brompton Road
London SW5 9JA
Tel. 020 7373 0140
Email: oriettacf2006@yahoo.co.uk
Il richiedente dovrà poi inserire in una busta la seguente documentazione:
- Istanza di rinnovo patente;
- Certificato di idoneità compilato dal medico;
- Fotocopia nitida fronte-retro della patente da rinnovare;
- Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
- 2 fotografie in formato fototessera;
- Postal Order da acquistare al Post Office intestato a ‘Consulate General of Italy’ per il pagamento delle tariffe consolari (Art NAA Imposta di Bollo + Art 66 D Conferma Patente di Guida) (Link alle tariffe Consolari);
- Una busta munita di francobollo e compilata con l’indirizzo al quale si desidera ricevere il certificato di rinnovo. Si consiglia l’acquisto di buste Special Delivery o Recorded Delivery per la spedizione della documentazione al/dal Consolato;
- Prova di residenza/domicilio nella circoscrizione di questo Consolato Generale da almeno sei mesi (per i non iscritti all’Aire).
Tutta la documentazione deve essere inviata per posta all’indirizzo:
Consolato Generale d’Italia – Ufficio Notarile/Rinnovo Patenti
83-86 Farringdon Street
London EC4A 4BL
Il Consolato, verificata la documentazione e l’identità del medico certificatore, rilascerà un’attestazione di rinnovo in italiano e in inglese valida per circolare sia in Italia che all’estero. Il titolare di patente munito di tale attestazione dovrà circolare con la patente scaduta unitamente all’attestazione stessa, in quanto la seconda costituisce un’emanazione della prima. Pertanto, il Consolato non può rinnovare una patente scaduta, rubata o deteriorata.
Una volta riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino la cui patente di guida è stata rinnovata presso questo Consolato Generale (o altra autorità italiana in uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo) ha l’obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia e anche se il rinnovo eseguito presso il Consolato è ancora valido, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8 dell’art. 126 del Codice della strada.
Il cittadino dovrà conservare l’attestazione unita alla patente di guida fino all’avvenuto rinnovo in Italia.
Rinnovo della Patente di Guida Italiana per cittadini di Paesi NON appartenenti all’Unione Europea
I cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea (es. britannici), oltre a presentare la stessa documentazione dei cittadini dell’Unione Europea, dovranno prendere appuntamento con l’Ufficio Notarile tramite il Prenot@MI per la verifica della documentazione e l’autentica della firma (Art. 24 della Tabella Consolare).
Durata del rinnovo
Validità della patente di guida: le patenti di guida di tipo A e di tipo B sono valide per dieci anni.
- Qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni;
- Quelle rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni;
- Le patenti A e B rilasciate a soggetti diversamente abili e quelle di tipo C sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età.
SMARRIMENTO O FURTO DI PATENTE ITALIANA
I possessori di patente italiana non iscritti all’Aire/residenti in Italia che smarriscono la propria patente trovandosi in Gran Bretagna per un periodo di permanenza transitoria, dovranno presentare denuncia di smarrimento presso l’Autorità di Polizia inglese.
Per ottenere il duplicato della patente smarrita, i connazionali, solamente al rientro in Italia, potranno attivarsi per:
- presentare una nuova denuncia di smarrimento alle Autorità di Polizia italiane;
- ottenere un permesso di guida, rilasciato al momento della denuncia;
- ricevere, alla propria residenza, il duplicato della patente, trasmessa con posta assicurata, a seguito dell’inoltro (effettuato dalle forze dell’ordine) della denuncia di smarrimento.
I possessori di patente italiana iscritti all’Aire/residenti in Gran Bretagna che smarriscono la propria patente italiana, dovranno presentare denuncia di smarrimento presso l’Autorità di Polizia inglese e poi potranno scegliere se:
- richiedere alle Autorità inglesi (alla DVLA) l’emissione di una nuova patente. Per ottenere l’ Attestato di titolarità del documento smarrito, l’interessato potrà, tramite mail/PEC, richiedere l’attestato ad un qualsiasi Ufficio della Motorizzazione, del territorio italiano;
- richiedere il duplicato della patente italiana smarrita agli Uffici della Motorizzazione Civile in Italia, a seguito di denuncia presentata alle Autorità di Polizia Italiana.
In luogo della certificazione della residenza, il richiedente dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva, che attesti l’iscrizione nel registro AIRE ed indichi il comune italiano in cui si trova tale registro.
CONVERSIONE DELLA PATENTE ITALIANA IN PATENTE BRITANNICA
Per la conversione della patente italiana in patente Britannica, è necessario contattare la DVLA (Driver and Vehicle Licensing Agency). Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare la pagina: https://www.gov.uk/exchange-foreign-driving-licence
Si informa che il Consolato Generale non può rilasciare alcuna documentazione richiesta dalla DVLA ai fini della conversione della patente, come ad esempio la ‘Letter of Entitlement’. I possessori di patente italiana interessati alla conversione possono ritirare presso qualsiasi Post Office, gratuitamente, il form “D1” della DVLA, il quale viene fornito unitamente ad un leaflet che illustra la procedura per la conversione e considera alcune casistiche frequenti.
Secondo quanto stabilito dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture, Prot. 4305 del 19/02/2015 (https://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=22106) la competenza a rilasciare l’attestato relativo alla patente è esclusivamente degli Uffici della Motorizzazione Civile (U.M.C.). L’attività di certificazione in parola non è legata né al luogo di residenza del richiedente né all’U.M.C. di rilascio della patente; conseguentemente gli utenti interessati potranno rivolgersi indifferentemente presso qualsiasi Ufficio della Motorizzazione sul territorio.
A causa della pandemia, la validità delle patenti rilasciate in Italia è prorogata a seconda della data di scadenza.
Per maggiori informazioni ed aggiornamenti si suggerisce di consultare la pagina pubblicata sul sito della Polizia di Stato o del Ministero dei Trasporti (es. aggiornamento 27/12/2021 qui)
Si fa presente che tali proroghe non sono valide sul territorio britannico e non si applicano alla patente quale documento di riconoscimento.
GUIDARE IN ITALIA CON PATENTE BRITANNICA
Secondo la Circolare del Ministero dell’Interno Prot. 300/A/9855/20/111/84, dal 1° gennaio 2021 le patenti di guida britanniche sono considerate come extracomunitarie e la loro validità, ai fini della circolazione in Italia, è regolata dall’art. 135 del Codice della Strada. Tuttavia, il medesimo articolo, facendo salve le convenzioni internazionali sottoscritte in materia, rende applicabili le disposizioni della Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale dell’8 novembre 1968 (cui il Regno Unito ha aderito) che stabiliscono che i Paesi aderenti riconoscono la validità delle patenti di guida conformi alle disposizioni dell’allegato 6 del predetto Accordo.
Pertanto, i titolari di patente di guida britannica conforme a tali disposizioni possono circolare sul territorio italiano senza essere muniti di permesso internazionale o di traduzione ufficiale in lingua italiana del documento.
Con circolare Prot. 300/STRAD/1/0000014450.U/2021 del 27 dicembre 2021, il Ministero dell’Interno ha inoltre disposto che i soggetti residenti in Italia possano continuare ad utilizzare le patenti britanniche per la circolazione sul territorio italiano fino al 21 dicembre 2022, purché siano in corso di validità e rilasciate prima della Brexit, quindi prima del 1° gennaio 2021.
Il titolare di patente Britannica che necessiti di International Driving Licence, potrà consultare la pagina: https://www.gov.uk/driving-abroad/get-an-idp.
RICONVERSIONE DI PATENTE BRITANNICA IN PATENTE ITALIANA
Secondo la Circolare del Ministero dell’Interno Prot. 300/A/3855/21/111/84/2/7 del 23/04/2021, le patenti di guida britanniche ottenute per conversione di patente italiana si devono considerare convertibili, pertanto chi ha convertito la patente italiana in patente britannica se torna a vivere in Italia potrà ottenere la riconversione della patente da britannica a italiana.
Pagine utili:
https://www.mit.gov.it/temi/patenti-mezzi-e-abilitazioni
https://www.sicurauto.it/guide-utili/patente/patente-britannica-in-italia-brexit-proroga/
https://www.gov.uk/browse/driving/driving-licences