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Autentica di firma e legalizzazione della foto

AVVERTENZA:

Il servizio di “AUTENTICA DI FIRMA E LEGALIZZAZIONE DELLA FOTO” sono finalizzati al rilascio di passaporti SOLO SE emessi da questa Sede.

Per l’autentica di firma per il rilascio di passaporti NON EMESSI da questo Consolato Generale è necessario prenotare un appuntamento con l’Ufficio notarile.

 

                                                                              

 

AUTENTICA DI FIRMA DEL GENITORE DEL MINORE DA 0 A 17 ANNI:

L’assenso di entrambi i genitori è sempre obbligatorio per il rilascio del passaporto del minore.

Se il genitore che concede l’assenso è un cittadino dell’Unione Europea, potrà semplicemente compilare e firmare a penna il modulo MOD2 (per i minori tra i 12 e 17 anni) oppure il MOD3 (per minori tra 0 e 11 anni) o, in alternativa, il documento specifico AUT1, allegando copia del documento d’identità (pagina con foto e firma).

Se invece il genitore che concede l’assenso è extra UE  (inclusi i cittadini britannici), dovrà firmare il modulo MOD2 (per i minori tra i 12 e 17 anni) oppure il modulo MOD3 (per i minori tra 0 e 11 anni) o, in alternativa, il documento specifico AUT1, portando a seguito il proprio passaporto originale e valido, in una delle seguenti modalità:

  • RECANDOSI IN CONSOLATO A LONDRA:
    • Per minori da 0 a 11 anni, nei giorni di lunedì, martedì o giovedì dalle 15.00 alle 16.00 (senza appuntamento);
    • Per minori da 12 a 17 anni, nei giorni di mercoledì o venerdì dalle 15.00 alle 16.00 (senza appuntamento);
    • Per minori da 12 a 17 anni, il giorno del proprio appuntamento.
  • SENZA RECARSI IN CONSOLATO A LONDRA:
    • presso i Consolati onorari e le Agenzie onorarie delle nostra rete diffusa su tutto il territorio, qui reperibili;
    • presso un qualsiasi notaio/solicitor britannico. La dichiarazione autenticata dal notaio/solicitor dovrà poi essere legalizzata con Apostille tramite il “Legalisation Office Inglese”. Vedi qui le istruzioni;
    • presso un funzionario della Pubblica Amministrazione in Italia;
    • presso un funzionario di una qualsiasi Ambasciata o Consolato italiano nel mondo;
    • presso un’Autorità straniera (es.: Comune, Commissariato o Notaio locale) in paesi terzi. In questo caso è necessaria legalizzazione (o apostille) a seconda delle modalità previste in base agli accordi internazionali in vigore.

 

                                                                              

 

IN CASO DI MORTE DI UNO DEI GENITORI:

Sarà necessario presentare il certificato di morte originale, apostillato e tradotto secondo le modalità qui descritte (solo se non è stato già registrato presso il proprio Comune di riferimento in Italia).

 

                                                                              

 

SE NON FOSSE POSSIBILE OTTENERE L’ASSENSO DI UN GENITORE:

Sarà necessario contattare l’Ufficio Assistenza Sociale, scrivendo una email all’indirizzo sociale.londra@esteri.it

  • Solo se i minori sono residenti e iscritti nella circoscrizione di Londra;
  • Il procedimento prevede colloqui individuali con entrambi i genitori e un’audizione degli stessi in persona dal Giudice Tutelare, incluso il minore con capacità di discernimento;
  • All’istanza si applica una tariffa consolare (art. 31);
  • Non sussiste un termine ordinatorio per l’emanazione di un Decreto Consolare e pertanto i tempi del procedimento non possono essere determinati in anticipo, in quanto soggetti all’esaurimento di tutte le fasi procedurali previste dalla normativa vigente.

 

                                                                              

 

LEGALIZZAZIONE DELLA FOTO PER PASSAPORTO PER MINORI TRA 0 E 11 ANNI:

  • RECANDOSI IN CONSOLATO A LONDRA
      • Un genitore, unitamente al minore, dovrà recarsi presso il Consolato Generale d’Italia a Londra, senza appuntamento, nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.00. Portando al seguito:
        1. modulo MOD3 già compilato;
        2. nr. 3 fotografie del minore;
        3. il passaporto originale in corso di validità oppure la carta d’identità (non sono accettati altri documenti);
        4. il precedente passaporto del minore (anche se scaduto o deteriorato);
        5. in caso di richiesta di primo passaporto del minore, un altro documento d’identità in corso di validità (residence card o Oyster card non sono accettate) o certificato di nascita.
  • SENZA RECARSI IN CONSOLATO
      • Tramite la firma di un cittadino britannico o appartenente all’Unione Europea, allegando al modulo AFT2, anche la prova di professione e copia di un documento (Passaporto o carta identità) che riporti pagina con foto e firma del professionista che ha autenticato la foto. Come stabilito dalla normativa britannica, il firmatario deve:
        1. conoscere i genitori da almeno due anni (un amico, un vicino di casa, un collega);
        2. non può essere un parente;
        3. godere di stima e buona reputazione pubblica;
        4. avere una professione riconosciuta (anche in pensione).

Le autorità britanniche hanno pubblicato un elenco non esaustivo tra cui vi è ad esempio l’insegnante, il dentista, il farmacista, un fotografo, un dipendente del Comune, ecc.