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Disposizioni Anticipate di Trattamento

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento – DAT (anche dette “biotestamento” o “testamento biologico”), regolate dall’art. 4 della legge 219 del 22 dicembre 2017, sono le disposizioni che permettono ad ogni persona, maggiorenne e capace di intendere e volere, di esprimere il proprio consenso o rifiuto su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari, in previsione di una eventuale futura incapacità di comunicare la propria volontà.

Per essere valide devono essere redatte solo dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle scelte prese con tali disposizioni.

Le DAT non hanno scadenza. Possono essere rinnovate, modificate o revocate in qualsiasi momento, con le stesse forme con le quali possono essere redatte. In ogni caso non sostituiscono mai la volontà attuale della persona finché questa è capace di autodeterminarsi.

Chi redige le DAT può nominare anche un fiduciario, ovvero una persona di fiducia, maggiorenne e capace di intendere e di volere, per rappresentare e far rispettare le proprie volontà nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie in caso di sopraggiunta incapacità a comunicare con loro.

I cittadini italiani residenti in Italia possono redigere la DAT nella forma dell’atto pubblico, della scrittura privata autenticata oppure della scrittura privata consegnata personalmente al proprio Comune italiano di residenza. Per i minori la DAT può essere redatta dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

I cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare di Londra e regolarmente iscritti all’AIRE possono sottoscrivere le proprie Disposizioni Anticipate di Trattamento, oltre che presso il Comune di iscrizione AIRE, anche presso questo Consolato Generale previo appuntamento che può essere chiesto per mail all’indirizzo: notarile.londra@esteri.it.

Il giorno dell’appuntamento bisogna presentare:

  • documento di riconoscimento;
  • codice fiscale;
  • il formulario compilato in ogni sua parte (il Ministero della Salute non fornisce un template unico, tuttavia sono presenti in rete esempi di formulari presso i siti internet di alcuni enti locali. A mero titolo di esempio riportiamo quello della Provincia Autonoma di Bolzano).

Attenzione: la firma del dichiarante va apposta di fronte all’incaricato dell’Ufficio Notarile il giorno dell’appuntamento. Per la sottoscrizione delle DAT non è previsto il pagamento di diritti consolari.

In caso di nomina di un fiduciario occorre presentare anche:

  • il formulario completo, inclusa la firma del fiduciario nell’apposita sezione;
  • copia del documento del fiduciario;
  • codice fiscale del fiduciario

Attenzione: Le Disposizioni Anticipate di Trattamento rese di fronte all’autorità italiana non hanno effetto nei confronti delle autorità del Regno Unito.
Per informazioni sulle modalità di presentazione alle autorità britanniche della dichiarazione relativa alle proprie disposizioni, cliccare qui.

Ulteriori informazioni sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento sono disponibili sul sito del Ministero della Salute (clicca qui).