Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Registrare la nascita in Italia – Minorenni

(Ultimo aggiornamento: 17/09/2025)

La richiesta di primo passaporto potrà essere presentata all’Ufficio Passaporti solo dopo che l’Ufficio di Stato Civile avrà trasmesso l’atto di nascita al competente Comune. Farà fede la mail certificata che l’Ufficio Stato Civile avrà trasmesso al Comune, nella quale i genitori saranno inclusi in copia. Le richieste di trascrizione nascita e richiesta passaporto inviate insieme verranno restituite al mittente. Il Consolato non si assume alcuna responsabilità in caso di scadenza del Postal Order allegato alla domanda di rilascio passaporto.

________________________________________

CASO PARTICOLARE: Maternità surrogata

________________________________________

NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI REGISTRAZIONE DI NASCITA DI MINORENNI FIGLI DI GENITORI ITALIANI

Si avvisa che la richiesta di trascrizione può essere presentata indifferentemente al Comune o a questo Consolato per la trasmissione in Italia (circolare del Ministero dell’Interno n. 9 del 2019)

A seguito della conversione del Decreto Legge n.36/2025 nella Legge 23/05/2025 n. 74, ai minori nati all’estero la cittadinanza italiana non si trasmette più automaticamente, ma soltanto se ricorre una delle condizioni di seguito elencate.

CASO 1)

Il minore non è in possesso, né può avere, altra cittadinanza, cioè è esclusivamente cittadino italiano

Si considera in possesso di un’altra cittadinanza straniera il minore che:

  • la acquisti iure sanguinis da uno dei genitori;
  • la acquisti iure soli (ad esempio per i minori nati nel Regno Unito da genitore/genitori che siano in possesso di settled status);
  • la acquisti a seguito di una mera dichiarazione senza possibilità di diniego da parte dell’autorità straniera competente (ad esempio per “cittadinanza a seguito di opzione” da effettuarsi per i figli nati all’estero).

ESEMPI per il Regno Unito:

  • Genitori entrambi esclusivamente italiani che non abbiano maturato, gli anni di residenza necessari per ottenere l’Indefinite Leave to Remain o il Settled Status;
  • Un genitore esclusivamente italiano che non abbia maturato gli anni di residenza necessari per ottenere l’Indefinite Leave to Remain o il Settled Status mentre l’altro genitore è in possesso di altra cittadinanza terza che non ammetta la trasmissione iure sanguinis per il figlio che sia nato in un paese terzo.

Documentazione richiesta caso 1)

ATTENZIONE: Qualora non sia applicabile il caso 1), si potrà presentare la domanda sulla base di uno dei due casi seguenti.

 

CASO 2)

Il genitore cittadino italiano per nascita ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi prima della data di nascita del figlio/a,

 oppure

Il genitore cittadino ha acquisito la cittadinanza italiana (per naturalizzazione ecc.) e ha risieduto in Italia dopo l’acquisizione della cittadinanza per almeno 2 anni continuativi prima della data di nascita del figlio/a.

Non ha rilevanza la residenza in Italia prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero.

(ATTENZIONE: Se si rientra nel caso 2), non sarà necessario attenersi alle indicazioni riferite al caso 3) che richiedono documentazione aggiuntiva.)

Documentazione richiesta caso 2)

 

CASO 3)

Al momento della nascita del minore un genitore o un nonno/nonna possedeva (o possedeva al momento della morte) esclusivamente la cittadinanza italiana.

(ATTENZIONE: Prima di riferirsi al caso 3), che richiede documentazione aggiuntiva rispetto ai casi precedenti, verificare che non sussistano i requisiti relativi al caso 2).

Documentazione richiesta caso 3)

Si raccomanda di inoltrare la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita solo se in possesso di tutta la documentazione necessaria per verificare il diritto alla cittadinanza italiana. Si ricorda che la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita del minore in Italia comprende la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana.

Questo Consolato si riserva di chiedere eventuale documentazione integrativa. In tal caso, le richieste ritenute incomplete saranno rifiutate con formale provvedimento di preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990, a seguito del quale il richiedente avrà 10 giorni di tempo per fornire eventuali osservazioni o documentazione integrativa.

_______________________________________________________________________________

IMPORTANTE: qualora non si rientri in una delle categorie sopra esposte, si raccomanda di leggere le informazioni nella relativa pagina “CITTADINANZA” del nostro sito e verificare se si è in possesso dei requisiti per richiedere la cittadinanza per “beneficio di legge”

______________________________________________________________________________

REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE

Per poter richiedere la registrazione della nascita, è necessario soddisfare TUTTI i seguenti requisiti:

  • Residenza nella circoscrizione di questo Consolato: Almeno uno dei genitori deve risiedere in una delle seguenti aree: Sud dell’Inghilterra, Galles, Isole Normanne, Gibilterra, i Territori della Georgia del Sud e delle Sandwich Australi. I residenti nelle circoscrizioni di Manchester ed Edimburgo dovranno contattare gli Uffici Consolari competenti del loro territorio (LINK: Verifica il tuo Consolato di competenza – La Rete Consolare).
  • Indirizzo di residenza aggiornato: L’indirizzo di residenza dichiarato sulla richiesta DEVE CORRISPONDERE all’ultimo indirizzo comunicato al Consolato. Per verificare il proprio indirizzo presente nel database consolare, accedere al proprio profilo su Fast.it (LINK: Il portale dei servizi consolari). Per aggiornare il proprio indirizzo di residenza, seguire la procedura indicata nella sezione A.I.R.E. (LINK: AIRE – 2. Aggiornamento di indirizzo).
  • Cittadinanza italiana e iscrizione A.I.R.E: Almeno uno dei genitori deve essere cittadino italiano iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E) (LINK: Come iscriversi all’AIRE).
  • Precedenti matrimoni o divorzi registrati: Se il minore è nato in seguito al matrimonio dei genitori, accertarsi che il matrimonio sia stato registrato in Italia. Per ulteriori informazioni, consultare i seguenti LINK: Come registrare un matrimonio; Come registrare una sentenza di divorzio. Se questi non sono mai stati registrati in precedenza, la relativa richiesta di trascrizione può essere inviata in un unico plico contestualmente alla richiesta di trascrizione dell’atto di nascita. Tutti i matrimoni e eventuali divorzi devono essere registrati in Italia.

 

COME FARE RICHIESTA DI REGISTRAZIONE TRAMITE CONSOLATO

Inviare tramite il servizio di Royal Mail Special Delivery all’indirizzo

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A LONDRA

Ufficio di Stato Civile – Sez. Nascite

“Harp House” – 83/86 Farringdon Street

EC4A 4BL London.

  •  la richiesta di trascrizione;
  • i documenti sopra richiesti;
  • una seconda busta preaffrancata “Special Delivery” non datata, con l’indicazione del vostro indirizzo, per l’eventuale restituzione delle istanze non ricevibili.

 

TEMPISTICHE E AVANZAMENTO DELLA PRATICA

Le richieste vengono elaborate dal Consolato in ordine di arrivo presso l’Ufficio di Stato Civile. Il tempo stimato per la lavorazione è attualmente di circa dieci settimane dalla ricezione della documentazione, che si conclude con la trasmissione dei documenti al Comune A.I.R.E. di competenza. Si ricorda che la durata di trattazione della pratica dipenderà anche dai tempi di risposta da parte dei Comuni.

Per monitorare l’avanzamento della pratica, i connazionali possono:

  • Verificare la ricezione dei documenti da parte del Consolato utilizzando il servizio di tracciamento della Special Delivery sul sito di Royal Mail: .
  • Attendere la notifica della trasmissione al Comune che verrà inviata da questo Consolato all’indirizzo email fornito. È importante controllare anche la casella di posta indesiderata.

Si prega di non contattare il Consolato per conoscere lo stato della pratica.

 

ESITO E CONFERMA DELLA TRASCRIZIONE

Il Comune registrerà l’atto nei propri registri anagrafici secondo le sue tempistiche di ufficio. In caso di rigetto, il Comune comunicherà le motivazioni al Consolato tramite PEC, e il richiedente verrà informato dell’esito negativo.

Una volta che avrete ricevuto in copia dal Consolato la notifica della trasmissione del certificato inviata al Comune, il Consolato avrà concluso le operazioni di sua competenza.

Per aggiornamenti sulla trascrizione, è possibile:

  • Contattare direttamente il Comune AIRE di competenza; i contatti email e telefonici sono disponibili sulla homepage del Comune.
  • Verificare l’aggiornamento della propria scheda anagrafica sul portale ANPR (LINK: ANPR), accessibile tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta di Identità Elettronica (CIE). Per maggiori informazioni su come ottenere lo SPID o su come richiedere la CIE, visitare i seguenti link: Cos’é lo SPID e come si ottieneCome richiedere la Carta di identità elettronica.

 

 

Domande frequenti inerenti i requisiti per la richiesta.

  •  Come posso verificare se il Consolato a Londra è il mio Consolato di competenza territoriale?

Puoi verificare il tuo Consolato di competenza consultando il nostro sito alla pagina: La Rete diplomatico-consolare.

 

  • Vorrei registrare la nascita di mio figlio/a ma non sono iscritto A.I.R.E. Come posso iscrivermi?

Puoi iscriverti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) seguendo le istruzioni indicate alla pagina Come iscriversi all’AIRE.

 

  • Come posso verificare quale è il mio Comune di iscrizione A.I.R.E.?

Ogni cittadino italiano residente all’estero mantiene un Comune di riferimento in Italia. Generalmente, questo corrisponde al Comune dell’ultima residenza registrata prima del trasferimento all’estero, o al Comune di residenza dei genitori se si è nati all’estero.

 

  • Vorrei registrare una nascita, ma non ho mai registrato il mio matrimonio, unione civile fra persone dello stesso sesso e/o divorzio. Cosa devo fare?

Segui le istruzioni specifiche relative a Come registrare un matrimonio – Come registrare un’unione civile tra persone dello stesso sessoCome registrare una sentenza di divorzio.

 

  • Mio figlio/a minorenne è nato/a in Italia: devo registrare il suo atto di nascita?

No, per i minori nati in Italia da uno o entrambi i genitori cittadini italiani poiché la registrazione avviene automaticamente alla nascita.

 

  • Non sono sicuro di aver registrato l’atto di nascita di mio figlio/a. Come posso verificarlo?

Puoi verificare l’aggiornamento della scheda anagrafica sul portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), accessibile tramite SPID o Carta di identità elettronica (Cos’é lo SPID e come si ottiene; Come richiedere la Carta di identitá elettronica). In alternativa, puoi contattare il Comune AIRE di riferimento in Italia per la verifica.

 

  • Mia figlio/a é maggiorenne e non ho mai chiesto la trascrizione dell’atto di nascita. Cosa devo fare?

I maggiorenni residenti in questa circoscrizione che non abbiano mai avuto trascritto in Italia il proprio atto di nascita devono rivolgersi all’Ufficio  Cittadinanza di questo Consolato (Cittadinanza).

 

  • Come iscrivo mio figlio o figlia all’A.I.R.E.?

L’iscrizione A.I.R.E. di un minore avviene automaticamente con la registrazione della nascita.

Domande frequenti inerenti la procedura di registrazione.

 

  • Come posso prenotare un appuntamento per registrare una nascita?

La procedura di registrazione della nascita si svolge interamente via posta, quindi non è necessario prenotare un appuntamento.

 

  • Posso inviare la documentazione per registrare una nascita via email?

No, la documentazione deve essere spedita in originale tramite posta utilizzando il servizio Royal Mail Special Delivery.

 

  • Ho inviato la documentazione richiesta, come posso sapere se è stata ricevuta?

Puoi verificare la ricezione dei documenti da parte del Consolato, inserendo il numero di tracciamento della spedizione sul sito della Royal Mail: Track your item.

 

  • Che cos’è l’Apostille e perché è necessaria?

L’Apostille è una certificazione che autentica l’origine di un documento pubblico, rendendolo valido per l’uso internazionale. Questa certificazione è necessaria per la trascrizione in Italia di documenti ufficiali redatti all’estero, come previsto dalla legge.

 

  • È possibile utilizzare l’Apostille elettronica invece di quella cartacea?

No, purtroppo al momento molti Comuni non dispongono degli strumenti per la lettura delle Apostille elettroniche. Per questo motivo, è necessario che l’Apostille sia in formato cartaceo.

  • I documenti originali che ho inviato mi verranno restituiti?

Il Consolato non può restituire i documenti originali poiché è tenuto a conservare gli atti originali nel proprio archivio. Puoi richiedere ulteriori copie dei documenti all’autorità che li ha emessi.

 

  • Come posso verificare se la nascita è stata trascritta?

È possibile verificare lo stato della trascrizione contattando direttamente il Comune A.I.R.E. oppure consultando la propria scheda anagrafica sul portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (LINK: ANPR) accessibile tramite SPID o Carta di identità elettronica (Come richiedere la Carta di identità elettronica; Cos’è lo SPID e come si ottiene).

 

  • Riceverò il certificato di nascita in italiano alla fine della registrazione?

I Consolati non sono abilitati al rilascio dei certificati anagrafici, di nascita, matrimonio o morte. Dopo la trascrizione, il certificato di nascita in italiano può essere richiesto direttamente al Comune o scaricato dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (LINK: ANPR).

 

  • Una volta trasmesso l’atto, posso richiedere il rilascio della carta di identità e/o del codice fiscale?

Si, ma solo dopo che l’atto è stato trascritto dal Comune in Italia. Potrai richiedere la carta di identità presso l’Ufficio Carte di Identità e il codice fiscale presso l’Ufficio Notarile di questo Consolato.

Approfondimenti
  • (*) LEGALIZZAZIONE E TRADUZIONE DEI DOCUMENTI

    1) LEGALIZZAZIONE

    La legalizzazione attesta ufficialmente la "legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché l'autenticità della firma stessa.

    L’atto di nascita straniero deve essere legalizzato per poter essere trascritto in Italia.  Metodi di legalizzazione diversi si applicano a seconda se il Paese in cui è stato emesso l'atto sia firmatario o meno della Convenzione dell'Aja del 1961.

    Per la lista completa dei Paesi firmatari cliccare qui

    Legalizzazione  del Certificato di Nascita britannico

    L’atto di nascita britannico deve essere legalizzato con Apostilla per poter essere trascritto in Italia.  Pertanto, è necessario inviare l’atto di nascita originale al Legalization Office del Foreign and Commonwealth Office britannico per la legalizzazione (clicca qui).

    Legalizzazione dell'atto di nascita straniero non britannico

    a) Paesi firmatari della Convenzione dell'Aja del 1961

    Se il Paese di nascita del minore è incluso nella lista dei Paesi aderenti, il certificato di nascita originale ed integrale deve essere inviato all’autorità straniera competente per l'apposizione della apostilla (per esempio: per i certificati di nascita brasiliani, l’autorità competente per la legalizzazione è il Cartório). Per trovare l’autorità competente per ogni Stato clicca qui.

    ATTENZIONE: L’Apostille deve riportare solo la legalizzazione della firma del funzionario  dello stato civile indicato sul certificato di nascita. Legalizzazioni di firme di notai, avvocati ecc.(es. UK notary or solicitor) non saranno accettate.

    b) – Tutti gli altri Paesi non compresi nella Convenzione dell’Aja del 1961

    Se il Paese di nascita del minore NON è incluso nella lista dei Paesi aderenti, il certificato di nascita originale ed integrale deve essere legalizzato dall'Ambasciata o dal Consolato italiani, competente per il luogo di rilascio del certificato (ad esempio: per i certificati di nascita ghanesi, la Rappresentanza italiana competente per la legalizzazione è l’Ambasciata d'Italia ad Accra.

    ATTENZIONE: L’Apostille deve riportare solo la legalizzazione della firma del funzionario  dello stato civile indicato sul certificato di nascita. Legalizzazioni di firme di notai, avvocati ecc.(es. UK notary or solicitor) non saranno accettate.

    2) TRADUZIONE

    Traduzione certificati di nascita britannici:

    Coloro che hanno bisogno di tradurre certificati di nascita britannici dall’inglese all’italiano potranno avvalersi di un traduttore, eventualmente scelto tra quelli noti a questo Consolato (Traduttori e interpreti).

    Traduzione documenti altri Stati:

    Per i certificati originariamente prodotti in lingua diversa da inglese e italiano (per esempio certificati brasiliani etc.) è possibile scegliere una delle seguenti opzioni:

    1. Servirsi di un traduttore giurato in Italia - le liste dei traduttori giurati sono disponibili presso i tribunali italiani;

    2. Asseverazione di traduzione (già predisposta), da effettuarsi presso i Tribunali italiani od i Comuni italiani;

    3. Traduzione effettuata da un traduttore ufficiale nel Paese di formazione dell'atto e debitamente legalizzata dalle autorità di quel Paese o dall'Ambasciata/Consolato italiano presente nel Paese.